Art. 6 
 
                Domanda di variazione della posizione 
 
  1. La variazione  della  posizione  e  dei  dati  riportati  per  i
soggetti gia' iscritti al Repertorio telematico  avviene  su  istanza
individuale   dei   singoli   interessati   indirizzata   all'ufficio
competente di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento. 
  2. La domanda di  variazione  dovra'  essere  sottoposta  in  carta
libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto
ed  approvato  con   provvedimento   del   dirigente   generale   del
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento  e
dei servizi e delle attivita' formative da emanarsi entro il  termine
inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'art. 2,  comma  2,
del presente regolamento. 
  3. Nel caso di variazione relativa  al  livello  di  qualificazione
alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti il nuovo
livello di qualificazione conseguito. 
  4. Nei casi di variazione  il  numero  progressivo  individuale  di
iscrizione  al  Repertorio  rimane  quello  attribuito  in  sede   di
iscrizione. 
  5. Nei casi di cui al comma 3 la card  gia'  emessa  dovra'  essere
restituita contestualmente alla presentazione della domanda e  verra'
sostituita da nuova card  aggiornata  recante  il  nuovo  livello  di
qualificazione  conseguito,  fermo  restando  il  numero  progressivo
individuale  di  iscrizione  al  Repertorio  attribuito  in  sede  di
iscrizione. 
  6. Il versamento dei diritti di rilascio nei casi di variazione  e'
dovuto solo nelle ipotesi di cui al comma 5.