Art. 6 Domanda di variazione della posizione 1. La variazione della posizione e dei dati riportati per i soggetti gia' iscritti al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento. 2. La domanda di variazione dovra' essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attivita' formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento. 3. Nel caso di variazione relativa al livello di qualificazione alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti il nuovo livello di qualificazione conseguito. 4. Nei casi di variazione il numero progressivo individuale di iscrizione al Repertorio rimane quello attribuito in sede di iscrizione. 5. Nei casi di cui al comma 3 la card gia' emessa dovra' essere restituita contestualmente alla presentazione della domanda e verra' sostituita da nuova card aggiornata recante il nuovo livello di qualificazione conseguito, fermo restando il numero progressivo individuale di iscrizione al Repertorio attribuito in sede di iscrizione. 6. Il versamento dei diritti di rilascio nei casi di variazione e' dovuto solo nelle ipotesi di cui al comma 5.