Art. 7 Cancellazione dal Repertorio 1. La cancellazione delle posizioni individuali dal Repertorio avviene su base volontaria ovvero d'ufficio. 2. La cancellazione volontaria della posizione e dei dati riportati per i soggetti gia' iscritti al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento. 3. La cancellazione delle posizioni viene operata d'ufficio nei casi di cui venga rilevata l'irregolarita' della documentazione ovvero in qualunque altro caso previsto dalla legge. 4. Nel caso di cancellazione il Repertorio segnalera' in corrispondenza del numero progressivo individuale di iscrizione l'avvenuta cancellazione ed i dati individuali del soggetto cancellato verranno rimossi. 5. Per la cancellazione della posizione non e' richiesto il versamento di diritti.