Art. 7 
 
                    Cancellazione dal Repertorio 
 
  1. La cancellazione  delle  posizioni  individuali  dal  Repertorio
avviene su base volontaria ovvero d'ufficio. 
  2. La cancellazione volontaria della posizione e dei dati riportati
per i soggetti gia' iscritti  al  Repertorio  telematico  avviene  su
istanza individuale dei singoli interessati  indirizzata  all'ufficio
competente di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento. 
  3. La cancellazione delle posizioni  viene  operata  d'ufficio  nei
casi di  cui  venga  rilevata  l'irregolarita'  della  documentazione
ovvero in qualunque altro caso previsto dalla legge. 
  4.  Nel  caso  di  cancellazione  il   Repertorio   segnalera'   in
corrispondenza  del  numero  progressivo  individuale  di  iscrizione
l'avvenuta  cancellazione  ed  i  dati   individuali   del   soggetto
cancellato verranno rimossi. 
  5. Per  la  cancellazione  della  posizione  non  e'  richiesto  il
versamento di diritti.