Art. 9 
 
                         Diritti di rilascio 
 
  1. Il Ragioniere generale della Regione, con proprio provvedimento,
procede all'attivazione di apposito capitolo di entrata nel  bilancio
della Regione cui afferiranno le risorse per i  diritti  di  rilascio
delle card di cui all'articolo 4, comma 5, del presente regolamento.