Art. 10 Sostituzione dell'art. 26-octies della legge regionale n. 17 del 2005 1. L'art. 26-octies della legge regionale n. 17 del 2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 26-octies (Norma di rinvio). - 1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo e dagli articoli 5 e 9 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all'art. 1, commi 34, 35 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).».