Art. 10 
 
                  Sostituzione dell'art. 26-octies 
                della legge regionale n. 17 del 2005 
 
  1. L'art. 26-octies  della  legge  regionale  n.  17  del  2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 26-octies (Norma di  rinvio).  -  1.  Per  tutto  quanto  non
previsto dal presente capo  e  dagli  articoli  5  e  9  della  legge
regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di  cui  all'art.  1,
commi 34, 35 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita).».