Art. 11 
 
                  Introduzione dell'art. 26-novies 
                nella legge regionale n. 17 del 2005 
 
  1. Dopo l'art. 26-octies e' inserito il seguente: 
  «Art. 26-novies (Tirocini di orientamento, formazione e inserimento
o reinserimento  finalizzati  all'inclusione  sociale,  all'autonomia
delle  persone  e  alla  riabilitazione).  -   1.   I   tirocini   di
orientamento, formazione e inserimento o  reinserimento,  finalizzati
all'inclusione  sociale,   all'autonomia   delle   persone   e   alla
riabilitazione in favore di persone  prese  in  carico  dal  servizio
sociale professionale o dai servizi sanitari competenti sono regolati
dalle disposizioni precedenti, nonche' dalle norme che  seguono,  che
prevalgono in caso di contrasto. 
  2. La durata  massima  dei  tirocini  di  cui  al  comma  1  e'  di
ventiquattro mesi. 
  3. I tirocini  di  cui  al  comma  1  possono  essere  prorogati  o
ripetuti, anche oltre i termini di durata  previsti  al  comma  2,  a
seguito di attestazione, da parte del servizio  pubblico  che  ha  in
carico la persona, della necessita' di prolungare la misura. 
  4. Alla convenzione che regola i tirocini di  cui  al  comma  1  e'
allegato  un  progetto  personalizzato   per   ciascun   tirocinante,
predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale, da
sottoscrivere da parte  dei  soggetti  coinvolti  nell'esperienza  di
tirocinio. 
  5. I tirocini di cui al comma 1 sono esclusi  dai  limiti  indicati
dall'art. 26-bis, comma 2. 
  6. Per i tirocini di cui al comma 1 l'indennita',  che  costituisce
un sostegno di natura economica finalizzato  all'inclusione  sociale,
all'autonomia  delle  persone  e  alla  riabilitazione  indicata  nel
progetto personalizzato, e' corrisposta, di norma, da parte dell'ente
responsabile che ha preso in carico il tirocinante. 
  7. I tirocini di cui al comma 1 non possono essere inseriti tra  le
modalita' stabilite dalle convenzioni di cui all'articolo  11,  comma
2, della legge n. 68 del 1999. 
  8. Per tutto quanto non previsto valgono  le  previsioni  contenute
nelle "Linee guida per  i  tirocini  di  orientamento,  formazione  e
inserimento/reinserimento   finalizzati    all'inclusione    sociale,
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" di cui all'accordo
tra il Governo  e  le  regioni  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento  delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento   e   Bolzano   ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse  comune  delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali), sottoscritto il 22 gennaio 2015.».