Art. 2 
 
                      Sostituzione dell'art. 25 
                della legge regionale n. 17 del 2005 
 
  1. L'art. 25 della legge regionale n. 17 del 2005 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 25 (Destinatari e durata dei tirocini). - 1. I tirocini  sono
rivolti  alle  persone  che   abbiano   assolto   al   diritto-dovere
all'istruzione e alla  formazione  di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle  norme  generali
sul  diritto-dovere  all'istruzione  e  alla  formazione,   a   norma
dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53). 
  2.  Non  sono  attivabili  tirocini  in  favore  di  professionisti
abilitati o qualificati all'esercizio di  professioni  regolamentate,
per attivita' tipiche, ovvero riservate alla professione. 
  3. La durata massima dei tirocini,  comprensiva  di  proroghe,  non
puo' essere superiore a  ventiquattro  mesi,  laddove  i  tirocinanti
siano persone con disabilita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge
n. 68 del 1999; a dodici mesi laddove  i  tirocinanti  siano  persone
svantaggiate ai sensi  della  legge  n.  381  del  1991,  richiedenti
nonche' titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria  e
titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del  2015,  vittime
di violenza e di grave sfruttamento  da  parte  delle  organizzazioni
criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato  per  motivi
umanitari nonche' in percorsi di protezione  sociale,  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 286 del 1998, vittime di tratta ai  sensi  del
decreto legislativo n. 24 del 2014; a sei mesi, in  tutti  gli  altri
casi. 
  4. La durata minima del tirocinio non puo' essere inferiore  a  due
mesi. Nel caso in cui il datore  che  ospita  il  tirocinante  svolga
un'attivita' stagionale, come definita dalle rispettive  normative  e
dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle  organizzazioni
datoriali  e  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative,  la
durata minima e' ridotta ad un mese. 
  5. Il tirocinante ha diritto a una sospensione  del  tirocinio  per
maternita', infortunio e malattia, laddove questa  si  protragga  per
una durata pari o superiore a trenta giorni di calendario. 
  6. Il tirocinio puo' essere sospeso  dal  datore  ospitante  per  i
periodi  di  chiusura  aziendale  di  almeno   quindici   giorni   di
calendario. 
  7. Nelle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 il  periodo  di  sospensione
non concorre al computo della durata complessiva del  tirocinio,  nel
rispetto dei limiti massimi indicati al comma 3. 
  8. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel
BURERT, puo' individuare misure di agevolazione e di sostegno nonche'
condizioni di  maggior  favore  a  beneficio  delle  persone  di  cui
all'art. 24, comma 6.  In  tali  casi,  al  solo  fine  di  garantire
l'inclusione  attiva,  possono  essere  altresi'  previste  eventuali
circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilita'.».