Art. 2 Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 17 del 2005 1. L'art. 25 della legge regionale n. 17 del 2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 25 (Destinatari e durata dei tirocini). - 1. I tirocini sono rivolti alle persone che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53). 2. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attivita' tipiche, ovvero riservate alla professione. 3. La durata massima dei tirocini, comprensiva di proroghe, non puo' essere superiore a ventiquattro mesi, laddove i tirocinanti siano persone con disabilita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999; a dodici mesi laddove i tirocinanti siano persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991, richiedenti nonche' titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonche' in percorsi di protezione sociale, ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo n. 24 del 2014; a sei mesi, in tutti gli altri casi. 4. La durata minima del tirocinio non puo' essere inferiore a due mesi. Nel caso in cui il datore che ospita il tirocinante svolga un'attivita' stagionale, come definita dalle rispettive normative e dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative, la durata minima e' ridotta ad un mese. 5. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternita', infortunio e malattia, laddove questa si protragga per una durata pari o superiore a trenta giorni di calendario. 6. Il tirocinio puo' essere sospeso dal datore ospitante per i periodi di chiusura aziendale di almeno quindici giorni di calendario. 7. Nelle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi indicati al comma 3. 8. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel BURERT, puo' individuare misure di agevolazione e di sostegno nonche' condizioni di maggior favore a beneficio delle persone di cui all'art. 24, comma 6. In tali casi, al solo fine di garantire l'inclusione attiva, possono essere altresi' previste eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilita'.».