Art. 3 
 
                      Sostituzione dell'art. 26 
                della legge regionale n. 17 del 2005 
 
  1. L'art. 26 della legge regionale n. 17 del 2005 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 26 (Soggetti promotori). - 1. Possono promuovere tirocini: 
    a) l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna; 
    b) le  universita'  e  gli  istituti  d'istruzione  universitaria
statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; gli
istituti di alta formazione artistica e musicale; 
    c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino
titoli di studio con valore legale; 
    d) le fondazioni ITS; 
    e)  l'Agenzia  nazionale  per  le  politiche  attive  del  lavoro
(ANPAL); 
    f) i soggetti accreditati ai  servizi  per  il  lavoro  ai  sensi
dell'art. 35; 
    g) i soggetti accreditati per la formazione professionale di  cui
all'art. 33 della legge regionale n. 12 del 2003; 
    h) i  soggetti  autorizzati  all'intermediazione  dall'ANPAL,  ai
sensi dell'art. 9, comma 1, lettera h)  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della  normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014,  n.  183)  ovvero
accreditati ai servizi per  il  lavoro  ai  sensi  dell'art.  12  del
medesimo decreto, nonche' autorizzati  all'intermediazione  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30); 
    i) l'Azienda regionale per il diritto agli studi  superiori  (ER.
GO); 
    l) i comuni in forma singola o associata, le aziende  di  servizi
alla  persona,  le  aziende   speciali   consortili,   le   comunita'
terapeutiche, gli  enti  ausiliari  e  cooperative  sociali,  purche'
iscritti negli specifici albi regionali, relativamente a quanti hanno
seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e d'inserimento  sociale,
anche per un congruo periodo a questi successivo, al  fine  del  loro
pieno reinserimento sociale; 
    m) le aziende unita' sanitarie  locali,  relativamente  a  quanti
hanno seguito percorsi  terapeutici,  riabilitativi  e  d'inserimento
sociale. 
  2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 non puo' promuovere piu'
di  un  tirocinio  con  il  medesimo  tirocinante,  avente   progetto
formativo individuale che  si  riferisca  a  qualifica  o  unita'  di
competenza gia' interamente acquisita dal tirocinante. 
  3. Il medesimo soggetto non puo' fungere, in relazione a uno stesso
tirocinio, da soggetto promotore e ospitante. 
  4. In caso di mobilita' interregionale sono abilitati a  promuovere
tirocini presso soggetti ospitanti ubicati nel  territorio  regionale
esclusivamente i seguenti soggetti: 
    a) i servizi per l'impiego e le agenzie regionali per il lavoro; 
    b)  le  universita',  gli  istituti  d'istruzione   universitaria
statali e non statali abilitati al rilascio di  titoli  accademici  e
gli istituti di alta formazione artistica e musicale; 
    c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino
titoli di studio con valore legale; 
    d) le fondazioni ITS. 
  5. La Giunta regionale con proprio atto individua le modalita'  per
la costituzione di un elenco  dei  soggetti  che  possono  promuovere
tirocini nel territorio regionale. 
  6. La Regione verifica l'idoneita' dei singoli soggetti  promotori,
alla luce delle previsioni dell'art. 26-ter.».