Art. 3 Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 17 del 2005 1. L'art. 26 della legge regionale n. 17 del 2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 26 (Soggetti promotori). - 1. Possono promuovere tirocini: a) l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna; b) le universita' e gli istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; gli istituti di alta formazione artistica e musicale; c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; d) le fondazioni ITS; e) l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); f) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 35; g) i soggetti accreditati per la formazione professionale di cui all'art. 33 della legge regionale n. 12 del 2003; h) i soggetti autorizzati all'intermediazione dall'ANPAL, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto, nonche' autorizzati all'intermediazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30); i) l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER. GO); l) i comuni in forma singola o associata, le aziende di servizi alla persona, le aziende speciali consortili, le comunita' terapeutiche, gli enti ausiliari e cooperative sociali, purche' iscritti negli specifici albi regionali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e d'inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale; m) le aziende unita' sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e d'inserimento sociale. 2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 non puo' promuovere piu' di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale che si riferisca a qualifica o unita' di competenza gia' interamente acquisita dal tirocinante. 3. Il medesimo soggetto non puo' fungere, in relazione a uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e ospitante. 4. In caso di mobilita' interregionale sono abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati nel territorio regionale esclusivamente i seguenti soggetti: a) i servizi per l'impiego e le agenzie regionali per il lavoro; b) le universita', gli istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e gli istituti di alta formazione artistica e musicale; c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; d) le fondazioni ITS. 5. La Giunta regionale con proprio atto individua le modalita' per la costituzione di un elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini nel territorio regionale. 6. La Regione verifica l'idoneita' dei singoli soggetti promotori, alla luce delle previsioni dell'art. 26-ter.».