Art. 4 Sostituzione dell'art. 26-bis della legge regionale n. 17 del 2005 1. L'art. 26-bis della legge regionale n. 17 del 2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 26-bis (Presupposti e condizioni di attivazione del tirocinio). - 1. Il soggetto ospitante deve: a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni; c) non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attivita' equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unita' operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini; il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarieta' di tipo «espansivo» puo' attivare tirocini; d) non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini; e) fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative che permettano in questi casi l'attivazione di tirocini, non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione e nella medesima unita' operativa, di prestatori gia' adibiti ad attivita' equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi: 1) licenziamento per giustificato motivo oggettivo; 2) licenziamento collettivo; 3) licenziamento per superamento del periodo di comporto; 4) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; 5) licenziamento per fine appalto; 6) risoluzione del rapporto di apprendistato per volonta' del datore di lavoro, al termine del periodo formativo. 2. Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto delle seguenti quote di contingentamento: a) un tirocinante, nelle unita' operative prive di dipendenti o con non piu' di cinque dipendenti a tempo indeterminato nonche' determinato, purche' la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio; b) non piu' di due tirocinanti contemporaneamente, nelle unita' operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, assunti a tempo indeterminato nonche' determinato, purche' la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio; c) un numero di tirocinanti non superiore al 10 per cento dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unita' superiore, nelle unita' operative con ventuno o piu' dipendenti a tempo indeterminato nonche' determinato, purche' la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. 3. Dalla base di calcolo delle quote di contingentamento di cui al comma 2 sono esclusi gli apprendisti. Ai fini della determinazione dei limiti in oggetto non si computano i tirocini curriculari. 4. Sono escluse dai limiti di cui al comma 2 le persone di cui all'art. 24, comma 6. 5. I datori ospitanti possono attivare ulteriori tirocini, oltre la quota di contingentamento di cui al comma 2, laddove abbiano sottoscritto con uno o piu' tirocinanti ospitati un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, secondo quanto di seguito precisato. Tale contratto puo' essere anche a tempo parziale, se la riduzione di orario non eccede il 50 per cento, in riferimento alla disciplina del lavoro a tempo pieno stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative ed applicato dal datore ospitante. In particolare, i datori ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui al comma 2, un tirocinio per ogni assunzione di tirocinante ospitato nei ventiquattro mesi precedenti, fino a un massimo di quattro tirocinanti. 6. I tirocini di cui al comma 5 non si computano ai fini della quota di contingentamento, prevista dal comma 2. 7. Il tirocinio e' svolto in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto formativo. 8. e' vietato adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante; sostituire il personale in malattia, maternita', ferie e sciopero; operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attivita'. 9. Il tirocinio non puo' essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale. Costituisce unica eccezione l'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione. 10. Il soggetto ospitante non puo' realizzare piu' di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilita' di proroghe, nel rispetto della durata massima stabilita dall'art. 25.».