Art. 4 
 
                    Sostituzione dell'art. 26-bis 
                della legge regionale n. 17 del 2005 
 
  1. L'art. 26-bis della legge regionale n. 17 del 2005 e' sostituito
dal seguente: 
  «Art.  26-bis  (Presupposti  e  condizioni   di   attivazione   del
tirocinio). - 1. Il soggetto ospitante deve: 
    a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro; 
    b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68  del
1999 e successive modificazioni; 
    c) non fruire della cassa  integrazione  guadagni  straordinaria,
per attivita' equivalenti a  quelle  del  tirocinio,  nella  medesima
unita' operativa,  salvo  specifici  accordi  con  le  organizzazioni
sindacali comparativamente piu'  rappresentative  che  permettano  in
questo caso l'attivazione di tirocini; il soggetto ospitante  che  ha
in corso contratti di solidarieta' di tipo «espansivo» puo'  attivare
tirocini; 
    d) non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici
accordi  con  le  organizzazioni  sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative  che  permettano  in  questo  caso  l'attivazione  di
tirocini; 
    e) fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative che permettano in  questi  casi
l'attivazione di tirocini, non avere effettuato licenziamenti,  salvo
quelli per giusta causa e per  giustificato  motivo  soggettivo,  nei
dodici  mesi  precedenti  l'attivazione  e  nella   medesima   unita'
operativa, di prestatori gia'  adibiti  ad  attivita'  equivalente  a
quella prevista nel progetto formativo individuale  dei  tirocinanti,
rientranti in una delle seguenti ipotesi: 
      1) licenziamento per giustificato motivo oggettivo; 
      2) licenziamento collettivo; 
      3) licenziamento per superamento del periodo di comporto; 
      4) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; 
      5) licenziamento per fine appalto; 
      6) risoluzione del rapporto di apprendistato per  volonta'  del
datore di lavoro, al termine del periodo formativo. 
  2. Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto delle  seguenti
quote di contingentamento: 
    a) un tirocinante, nelle unita' operative prive di  dipendenti  o
con non piu' di  cinque  dipendenti  a  tempo  indeterminato  nonche'
determinato, purche' la data d'inizio  del  contratto  sia  anteriore
alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di
fine del tirocinio; 
    b) non piu' di due tirocinanti contemporaneamente,  nelle  unita'
operative con un numero di  dipendenti  compreso  tra  sei  e  venti,
assunti a tempo indeterminato nonche' determinato,  purche'  la  data
d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del  tirocinio
e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio; 
    c) un numero di tirocinanti non superiore al  10  per  cento  dei
dipendenti   contemporaneamente,   con   arrotondamento    all'unita'
superiore, nelle unita' operative con ventuno  o  piu'  dipendenti  a
tempo indeterminato nonche' determinato, purche' la data d'inizio del
contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza
posteriore alla data di fine del tirocinio. 
  3. Dalla base di calcolo delle quote di contingentamento di cui  al
comma 2 sono esclusi gli apprendisti. Ai  fini  della  determinazione
dei limiti in oggetto non si computano i tirocini curriculari. 
  4. Sono escluse dai limiti di cui al comma  2  le  persone  di  cui
all'art. 24, comma 6. 
  5. I datori ospitanti possono attivare ulteriori tirocini, oltre la
quota  di  contingentamento  di  cui  al  comma  2,  laddove  abbiano
sottoscritto con uno o piu'  tirocinanti  ospitati  un  contratto  di
lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, secondo quanto di
seguito precisato. Tale contratto puo' essere anche a tempo parziale,
se la riduzione di orario non eccede il 50 per cento, in  riferimento
alla disciplina del lavoro a  tempo  pieno  stabilita  dal  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  stipulato   dalle   organizzazioni
datoriali  e  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative   ed
applicato dal datore ospitante. In particolare,  i  datori  ospitanti
possono attivare, in deroga ai limiti di cui al comma 2, un tirocinio
per ogni assunzione di tirocinante  ospitato  nei  ventiquattro  mesi
precedenti, fino a un massimo di quattro tirocinanti. 
  6. I tirocini di cui al comma 5 non  si  computano  ai  fini  della
quota di contingentamento, prevista dal comma 2. 
  7. Il tirocinio e' svolto in coerenza con  gli  obiettivi  previsti
nel progetto formativo. 
  8. e' vietato adibire i tirocinanti a  ruoli  o  posizioni  proprie
dell'organizzazione del soggetto ospitante; sostituire  il  personale
in malattia, maternita', ferie e sciopero; operare in sostituzione di
lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attivita'. 
  9. Il tirocinio non puo' essere  attivato  laddove  il  tirocinante
abbia prestato l'opera  per  il  soggetto  ospitante,  nei  due  anni
precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque  altra  forma
contrattuale.  Costituisce  unica  eccezione  l'ipotesi  in  cui   il
tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio  per  conto
del soggetto ospitante, per non piu'  di  trenta  giorni,  anche  non
consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione. 
  10. Il soggetto ospitante non puo' realizzare piu' di un  tirocinio
con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilita' di proroghe,
nel rispetto della durata massima stabilita dall'art. 25.».