Art. 4
Sostituzione dell'art. 26-bis
della legge regionale n. 17 del 2005
1. L'art. 26-bis della legge regionale n. 17 del 2005 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 26-bis (Presupposti e condizioni di attivazione del
tirocinio). - 1. Il soggetto ospitante deve:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del
1999 e successive modificazioni;
c) non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria,
per attivita' equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima
unita' operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative che permettano in
questo caso l'attivazione di tirocini; il soggetto ospitante che ha
in corso contratti di solidarieta' di tipo «espansivo» puo' attivare
tirocini;
d) non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici
accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di
tirocini;
e) fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative che permettano in questi casi
l'attivazione di tirocini, non avere effettuato licenziamenti, salvo
quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei
dodici mesi precedenti l'attivazione e nella medesima unita'
operativa, di prestatori gia' adibiti ad attivita' equivalente a
quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti,
rientranti in una delle seguenti ipotesi:
1) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
2) licenziamento collettivo;
3) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
4) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
5) licenziamento per fine appalto;
6) risoluzione del rapporto di apprendistato per volonta' del
datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
2. Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto delle seguenti
quote di contingentamento:
a) un tirocinante, nelle unita' operative prive di dipendenti o
con non piu' di cinque dipendenti a tempo indeterminato nonche'
determinato, purche' la data d'inizio del contratto sia anteriore
alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di
fine del tirocinio;
b) non piu' di due tirocinanti contemporaneamente, nelle unita'
operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti,
assunti a tempo indeterminato nonche' determinato, purche' la data
d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio
e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
c) un numero di tirocinanti non superiore al 10 per cento dei
dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unita'
superiore, nelle unita' operative con ventuno o piu' dipendenti a
tempo indeterminato nonche' determinato, purche' la data d'inizio del
contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza
posteriore alla data di fine del tirocinio.
3. Dalla base di calcolo delle quote di contingentamento di cui al
comma 2 sono esclusi gli apprendisti. Ai fini della determinazione
dei limiti in oggetto non si computano i tirocini curriculari.
4. Sono escluse dai limiti di cui al comma 2 le persone di cui
all'art. 24, comma 6.
5. I datori ospitanti possono attivare ulteriori tirocini, oltre la
quota di contingentamento di cui al comma 2, laddove abbiano
sottoscritto con uno o piu' tirocinanti ospitati un contratto di
lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, secondo quanto di
seguito precisato. Tale contratto puo' essere anche a tempo parziale,
se la riduzione di orario non eccede il 50 per cento, in riferimento
alla disciplina del lavoro a tempo pieno stabilita dal contratto
collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative ed
applicato dal datore ospitante. In particolare, i datori ospitanti
possono attivare, in deroga ai limiti di cui al comma 2, un tirocinio
per ogni assunzione di tirocinante ospitato nei ventiquattro mesi
precedenti, fino a un massimo di quattro tirocinanti.
6. I tirocini di cui al comma 5 non si computano ai fini della
quota di contingentamento, prevista dal comma 2.
7. Il tirocinio e' svolto in coerenza con gli obiettivi previsti
nel progetto formativo.
8. e' vietato adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie
dell'organizzazione del soggetto ospitante; sostituire il personale
in malattia, maternita', ferie e sciopero; operare in sostituzione di
lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attivita'.
9. Il tirocinio non puo' essere attivato laddove il tirocinante
abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni
precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma
contrattuale. Costituisce unica eccezione l'ipotesi in cui il
tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto
del soggetto ospitante, per non piu' di trenta giorni, anche non
consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
10. Il soggetto ospitante non puo' realizzare piu' di un tirocinio
con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilita' di proroghe,
nel rispetto della durata massima stabilita dall'art. 25.».