Art. 5 
 
                    Sostituzione dell'art. 26-ter 
                della legge regionale n. 17 del 2005 
 
  1. L'art. 26-ter della legge regionale n. 17 del 2005 e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 26-ter (Procedura di autorizzazione e  verifica  regionale  e
qualificazione dei tirocini). - 1. L'Agenzia regionale per il  lavoro
dell'Emilia-Romagna  verifica  l'idoneita'  e  la  congruenza   delle
comunicazioni effettuate dai  soggetti  promotore  ed  ospitante,  ai
sensi dell'art. 24, commi 7 e 9. Dopo dieci giorni di calendario  dal
recepimento da parte del  sistema  informativo  della  documentazione
inviata,  l'Agenzia  regionale  per  il  lavoro   dell'Emilia-Romagna
tramite il sistema informativo effettua la verifica  su  idoneita'  e
congruenza delle comunicazioni. I soggetti promotore e ospitante, con
espressa  richiesta  attraverso  il  sistema   informativo,   possono
rinunciare alla facolta' di successiva modifica dei  contenuti  della
documentazione presentata. In questo caso la verifica su idoneita'  e
congruenza delle comunicazioni e'  effettuata  sin  dal  momento  del
recepimento della  documentazione  e  l'esito  della  verifica  sara'
visibile  nel  sistema  informativo  al  soggetto  promotore,   nella
giornata successiva. Dalla verifica della coerenza delle informazioni
contenute nella documentazione, attestata dall'Agenzia regionale  per
il lavoro dell'Emilia-Romagna  tramite  il  sistema  informativo,  il
tirocinio e' attivabile. Qualora la documentazione risulti incompleta
o non idonea, l'Agenzia regionale per il  lavoro  dell'Emilia-Romagna
tramite  il  sistema  informativo  segnala,  immediatamente  dopo  la
suddetta verifica, la  necessita'  di  integrare  la  documentazione,
consentendo la  correzione  delle  eventuali  incongruenze  entro  il
termine perentorio di trenta giorni di calendario dalla  segnalazione
delle stesse; il soggetto promotore potra' sanare  anche  di  propria
iniziativa le incongruenze, che gli verranno  segnalate  dai  sistemi
informativi.   Dalla    avvenuta    regolare    integrazione    della
documentazione,  attestata  dall'Agenzia  regionale  per  il   lavoro
dell'Emilia-Romagna tramite il sistema informativo, il  tirocinio  e'
attivabile; se le incongruenze non vengono corrette entro il  termine
perentorio di trenta  giorni  di  calendario,  il  tirocinio  non  e'
attivabile. L'Agenzia regionale  per  il  lavoro  dell'Emilia-Romagna
prende atto della corretta attivazione del  tirocinio  attraverso  un
proprio provvedimento entro quarantacinque giorni  dall'attestazione,
da parte del sistema informativo, dell'attivabilita' del tirocinio. 
  2. La Regione, per le  finalita'  di  cui  all'art.  24,  comma  1,
promuove e sostiene la  qualificazione  dei  tirocini  attraverso  il
miglioramento della capacita' di promozione e realizzazione da  parte
dei soggetti pubblici e  privati,  nonche'  attraverso  finanziamenti
dedicati in ambiti di particolare interesse per la Regione. 
  3. Nell'attuazione del tirocinio e' garantito l'accesso a tutte  le
conoscenze e  le  capacita'  necessarie  all'acquisizione  di  almeno
un'unita' di competenza della qualifica di cui all'articolo 24, comma
4, ai fini della sua certificabilita'. 
  4. Ai fini del rilascio  dell'attestazione  finale  il  tirocinante
partecipa  alle  attivita'   per   almeno   quarantacinque   giornate
effettive. Nel caso in cui il datore svolga un'attivita'  stagionale,
il tirocinante partecipa alle attivita'  per  almeno  venti  giornate
effettive.  Il  dato  relativo   alle   giornate   di   presenza   e'
obbligatoriamente rilevato a cura del soggetto promotore. 
  5. Ai tirocinanti e' garantita una formazione idonea, relativa alla
prevenzione ambientale e antinfortunistica, secondo le previsioni del
decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  (Attuazione  dell'art.  1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della  salute
e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro)  e  dell'Accordo  tra  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  il  Ministro  della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per  la
formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011. 
  6. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di  cui  all'art.  6,
definisce  le  modalita'   d'attuazione   della   formalizzazione   e
certificazione degli esiti del tirocinio, secondo  gli  standard  del
sistema regionale.».