Art. 6 Sostituzione dell'art. 26-quater della legge regionale n. 17 del 2005 1. L'art. 26-quater della legge regionale n. 17 del 2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 26-quater (Indennita' di partecipazione). - 1. e' corrisposta al tirocinante da parte del soggetto ospitante un'indennita' per la partecipazione al tirocinio. La disposizione opera anche per i tirocini di cui all'articolo 26-novies. 2. L'indennita' e' d'importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili, laddove il tirocinante partecipa alle attivita' per almeno il 70 per cento della durata del tirocinio prevista nel progetto formativo, su base mensile. 3. Nei periodi di sospensione del tirocinio, di cui all'art. 25, commi 5 e 6, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennita' di partecipazione. 4. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non e' dovuta l'indennita'. L'indennita' e' corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione di sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennita' minima di cui al comma 2 per i lavoratori sospesi. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro, e' riconosciuta la facolta' ai soggetti ospitanti di erogare un'indennita' di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennita' minima. 5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel BURERT, puo' prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennita'.».