Art. 6 
 
                  Sostituzione dell'art. 26-quater 
                della legge regionale n. 17 del 2005 
 
  1. L'art. 26-quater  della  legge  regionale  n.  17  del  2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 26-quater (Indennita' di partecipazione). - 1. e' corrisposta
al tirocinante da parte del soggetto ospitante un'indennita'  per  la
partecipazione al  tirocinio.  La  disposizione  opera  anche  per  i
tirocini di cui all'articolo 26-novies. 
  2. L'indennita' e' d'importo  corrispondente  ad  almeno  450  euro
mensili, laddove il tirocinante partecipa alle attivita'  per  almeno
il 70 per cento della durata  del  tirocinio  prevista  nel  progetto
formativo, su base mensile. 
  3. Nei periodi di sospensione del tirocinio, di  cui  all'art.  25,
commi 5 e 6, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennita'
di partecipazione. 
  4. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori  di  forme
di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori  sociali
non e'  dovuta  l'indennita'.  L'indennita'  e'  corrisposta  per  il
periodo coincidente con quello di fruizione di  sostegno  al  reddito
solo fino a concorrenza con l'indennita' minima di cui al comma 2 per
i lavoratori sospesi. Nel caso di  tirocini  in  favore  di  soggetti
percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto  di
lavoro, e' riconosciuta la facolta' ai soggetti ospitanti di  erogare
un'indennita'  di  partecipazione  cumulabile  con   l'ammortizzatore
percepito, anche oltre l'indennita' minima. 
  5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel
BURERT, puo' prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di
corresponsione e di ammontare dell'indennita'.».