Art. 7 
 
                 Sostituzione dell'art. 26-quinquies 
                della legge regionale n. 17 del 2005 
 
  1. L'art. 26-quinquies della legge regionale  n.  17  del  2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 26-quinquies  (Monitoraggio  e  vigilanza).  -  1.  L'Agenzia
regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna realizza il monitoraggio,
anche attraverso le comunicazioni obbligatorie di  cui  all'art.  24,
commi 7 e 9, dei requisiti di accesso dei tirocinanti,  del  percorso
formativo  previsto  nei  progetti   individuali,   degli   eventuali
inserimenti lavorativi successivi al tirocinio. 
  2.  La  Regione  promuove,  anche  perseguendo  la   piu'   stretta
integrazione con il Ministero del lavoro, la qualita' e  il  corretto
utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso.  A  tal  fine  la
Giunta regionale individua e programma attivita' di  controllo  anche
al fine di: 
    a) avere tempestiva  informazione  sugli  accertamenti  ispettivi
realizzati; 
    b) avere periodica e completa informazione  sui  caratteri  degli
eventuali elementi distorsivi individuati; 
    c) verificare l'effettiva attuazione di quanto previsto dall'art.
26-ter, comma 5. 
  3.   La   Regione   e   l'Agenzia   regionale   per    il    lavoro
dell'Emilia-Romagna stabiliscono con  un  accordo  con  l'Ispettorato
interregionale del lavoro modalita' e procedure per l'attuazione  dei
controlli di competenza. 
  4. L'Agenzia regionale per il lavoro  dell'Emilia-Romagna  assicura
il  monitoraggio  e  la  valutazione  dei  tirocini  restituendo   le
informazioni  quantitative  e  qualitative  disponibili  nei  sistemi
informativi, allo scopo di assicurare la coerenza dell'utilizzo dello
strumento  dei  tirocini  con  gli  obiettivi  della   programmazione
regionale. 
  5. Per le finalita' di cui al presente  articolo  e  dell'art.  47,
comma  1,   lettera   c),   l'Agenzia   regionale   per   il   lavoro
dell'Emilia-Romagna definisce con proprio atto,  in  modo  coordinato
con   altre   eventuali   rilevazioni    di    risultato    richieste
dall'amministrazione, un formulario di valutazione del tirocinio,  da
compilarsi da parte del tirocinante al  termine  dell'esperienza.  Il
formulario  e'  trasmesso  all'Agenzia  regionale   per   il   lavoro
dell'Emilia-Romagna da parte del  soggetto  promotore  attraverso  il
sistema informativo di cui all'art. 38.».