Art. 8 
 
                  Sostituzione dell'art. 26-sexies 
                della legge regionale n. 17 del 2005 
 
  1. L'art. 26-sexies  della  legge  regionale  n.  17  del  2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 26-sexies (Sanzioni verso il soggetto  promotore).  -  1.  Al
soggetto promotore e' fatto divieto di  attivare  ulteriori  tirocini
nei successivi tre anni in caso di: 
    a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai  sensi  dell'art.
26-ter, comma 1, a meno che non dimostri l'assenza di responsabilita'
a seguito di attivita' amministrativa  istruttoria.  In  questo  caso
l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna trasferisce  la
documentazione  rilevante  alla  sede  territoriale  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro competente, in relazione al luogo di svolgimento
del tirocinio; 
    b) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul
lavoro presso l'INAIL nonche' per  la  responsabilita'  civile  verso
terzi, ove nella convenzione sia stabilito che tale obbligo ricada su
di lui, ai sensi dell'art. 24, comma 8. 
  2. Al soggetto promotore e' fatto  divieto  di  attivare  ulteriori
tirocini nei successivi dodici mesi nei casi seguenti: 
    a) mancata individuazione del  tutore  responsabile  didattico  e
organizzativo dell'attivita' e violazione del limite  di  tirocinanti
che questi puo' accompagnare, di cui all'art. 24, comma 5; 
    b) violazione dei limiti  di  durata  massima  e  minima  di  cui
all'art. 25 commi 3 e 4, come risultanti dal progetto formativo. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  e  nel  caso  di  rettifica  dei
contenuti della documentazione del tirocinio attivato  immediatamente
su richiesta ai sensi dell'art. 26-ter, comma  1,  terzo  periodo,  i
tirocini sono immediatamente  interrotti,  fatti  salvi  gli  effetti
pregressi. Spettano al tirocinante le indennita'  non  percepite,  ai
sensi dell'art. 26-quater, a carico del soggetto promotore. 
  4. Le violazioni di cui al  precedente  comma  2  sono  sanabili  e
pertanto i tirocini proseguono, salvo il caso di avvenuto superamento
della durata massima, laddove il  soggetto  promotore  provvede  alla
regolarizzazione, in accordo con il soggetto ospitante ove  cio'  sia
necessario, nei tempi  concordati  con  l'Agenzia  regionale  per  il
lavoro dell'Emilia-Romagna. In tal caso le sanzioni interdittive sono
ridotte a un terzo. 
  5. Nei casi di seconda violazione nell'arco  di  ventiquattro  mesi
dal termine della prima interdizione opera un divieto di  attivazione
di nuovi tirocini, per una durata doppia rispetto al primo. Una terza
violazione, nell'arco di ventiquattro mesi dal termine della  seconda
interdizione, comporta l'interdizione permanente. 
  6.  Il  soggetto  promotore  e'  tenuto  al  rimborso   di   quanto
eventualmente corrisposto dalla Regione,  in  relazione  ai  tirocini
interrotti, ai sensi del comma 3, con riferimento ai  costi  connessi
alla  promozione,  all'indennita'  di  partecipazione  nonche'   alle
attivita' di formalizzazione e certificazione. 
  7. La promozione del tirocinio, da parte  di  soggetto  diverso  da
quelli legittimati, ai sensi dell'art. 26, comporta l'irrogazione  di
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro. In  questo
caso  il  tirocinio  e'  immediatamente  interrotto.   In   caso   di
reiterazione l'importo massimo della sanzione e' di 50.000 euro. 
  8.  Le  sanzioni  si  applicano  al   momento   dell'adozione   del
provvedimento d'interdizione.».