Art. 8 Sostituzione dell'art. 26-sexies della legge regionale n. 17 del 2005 1. L'art. 26-sexies della legge regionale n. 17 del 2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 26-sexies (Sanzioni verso il soggetto promotore). - 1. Al soggetto promotore e' fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di: a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, a meno che non dimostri l'assenza di responsabilita' a seguito di attivita' amministrativa istruttoria. In questo caso l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna trasferisce la documentazione rilevante alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio; b) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonche' per la responsabilita' civile verso terzi, ove nella convenzione sia stabilito che tale obbligo ricada su di lui, ai sensi dell'art. 24, comma 8. 2. Al soggetto promotore e' fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi nei casi seguenti: a) mancata individuazione del tutore responsabile didattico e organizzativo dell'attivita' e violazione del limite di tirocinanti che questi puo' accompagnare, di cui all'art. 24, comma 5; b) violazione dei limiti di durata massima e minima di cui all'art. 25 commi 3 e 4, come risultanti dal progetto formativo. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e nel caso di rettifica dei contenuti della documentazione del tirocinio attivato immediatamente su richiesta ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, terzo periodo, i tirocini sono immediatamente interrotti, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante le indennita' non percepite, ai sensi dell'art. 26-quater, a carico del soggetto promotore. 4. Le violazioni di cui al precedente comma 2 sono sanabili e pertanto i tirocini proseguono, salvo il caso di avvenuto superamento della durata massima, laddove il soggetto promotore provvede alla regolarizzazione, in accordo con il soggetto ospitante ove cio' sia necessario, nei tempi concordati con l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna. In tal caso le sanzioni interdittive sono ridotte a un terzo. 5. Nei casi di seconda violazione nell'arco di ventiquattro mesi dal termine della prima interdizione opera un divieto di attivazione di nuovi tirocini, per una durata doppia rispetto al primo. Una terza violazione, nell'arco di ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione, comporta l'interdizione permanente. 6. Il soggetto promotore e' tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Regione, in relazione ai tirocini interrotti, ai sensi del comma 3, con riferimento ai costi connessi alla promozione, all'indennita' di partecipazione nonche' alle attivita' di formalizzazione e certificazione. 7. La promozione del tirocinio, da parte di soggetto diverso da quelli legittimati, ai sensi dell'art. 26, comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro. In questo caso il tirocinio e' immediatamente interrotto. In caso di reiterazione l'importo massimo della sanzione e' di 50.000 euro. 8. Le sanzioni si applicano al momento dell'adozione del provvedimento d'interdizione.».