Art. 9 Sostituzione dell'art. 26-septies della legge regionale n. 17 del 2005 1. L'art. 26-septies della legge regionale n. 17 del 2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 26-septies (Sanzioni verso il soggetto ospitante). - 1. Al soggetto ospitante e' fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di: a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1. In questo caso l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna trasferisce la documentazione rilevante alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio; b) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonche' per la responsabilita' civile verso terzi, ove nella convenzione sia stabilito che tale obbligo ricada su di lui, ai sensi dell'art. 24, comma 8; c) riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonche' dall'Autorita' giudiziaria; d) attivazione del tirocinio con promotore diverso da quelli indicati all'art. 26; e) violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 26-bis, comma 9; f) attivazione del tirocinio con persone che non hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 25, comma 1; g) violazione del divieto di attivazione del tirocinio in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attivita' tipiche, ovvero riservate alla professione, ai sensi dell'art. 25, comma 2. 2. Al soggetto ospitante e' fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi nei casi seguenti: a) mancata individuazione del tutore responsabile del tirocinio e violazione del limite di tirocinanti che questi puo' accompagnare, di cui all'art. 24, comma 5; b) violazione dei limiti di durata massima e minima di cui all'art. 25, commi 3 e 4; c) mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 26-bis, comma 1; d) mancato rispetto delle quote di contingentamento di cui all'art. 26-bis, commi 2 e 5; e) svolgimento del tirocinio in violazione degli obiettivi previsti nel progetto di cui all'art. 26-bis, comma 7; f) violazione dei divieti di cui all'art. 26-bis, comma 8; g) violazione del divieto di realizzare piu' di un tirocinio con il medesimo tirocinante, di cui all'art. 26-bis, comma 10; h) violazione dell'obbligo di cui all'art. 26-ter, comma 3; i) violazione dell'obbligo di erogazione ai tirocinanti d'idonea formazione di cui all'art. 26-ter, comma 5; l) violazione degli obblighi in merito all'erogazione dell'indennita' di partecipazione, di cui all'art. 26-quater, commi 1 e 2. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e nel caso di rettifica dei contenuti della documentazione del tirocinio attivato immediatamente su richiesta ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, terzo periodo, i tirocini sono immediatamente interrotti, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante le indennita' non percepite, ai sensi dell'art. 26-quater, a carico del soggetto ospitante. 4. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), quanto alla durata massima, se al momento dell'accertamento non sia stata superata, e), h), i) e l) sono sanabili e pertanto i tirocini proseguono, laddove il soggetto ospitante provvede alla regolarizzazione, in accordo con il soggetto promotore ove cio' e' necessario, nei tempi concordati con l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna. In tal caso le sanzioni interdittive sono ridotte ad un terzo. 5. Nei casi di seconda violazione nell'arco di ventiquattro mesi dal termine della prima interdizione, opera un divieto di attivazione di nuovi tirocini, per una durata doppia rispetto al primo. Una terza violazione nell'arco di ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione comporta l'interdizione permanente. 6. Il soggetto ospitante e' tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Regione, in relazione ai tirocini interrotti ai sensi del comma 3, con riferimento ai costi connessi alla promozione, all'indennita' di partecipazione nonche' alle attivita' di formalizzazione e certificazione. 7. In nessun caso al tirocinante, a fronte delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nonche' all'art. 26-sexies, e' imposto di restituire quanto percepito come indennita' di partecipazione con finanziamento pubblico; la Regione in tale ipotesi si rivale sul datore ospitante. 8. Le sanzioni si applicano al momento dell'adozione del provvedimento d'interdizione.».