Art. 9 
 
                  Sostituzione dell'art. 26-septies 
                della legge regionale n. 17 del 2005 
 
  1. L'art. 26-septies della  legge  regionale  n.  17  del  2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 26-septies (Sanzioni verso il soggetto ospitante).  -  1.  Al
soggetto ospitante e' fatto divieto di  attivare  ulteriori  tirocini
nei successivi tre anni in caso di: 
    a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai  sensi  dell'art.
26-ter, comma 1. In questo caso l'Agenzia  regionale  per  il  lavoro
dell'Emilia-Romagna trasferisce la documentazione rilevante alla sede
territoriale dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro  competente,  in
relazione al luogo di svolgimento del tirocinio; 
    b) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul
lavoro presso l'INAIL nonche' per  la  responsabilita'  civile  verso
terzi, ove nella convenzione sia stabilito che tale obbligo ricada su
di lui, ai sensi dell'art. 24, comma 8; 
    c)  riqualificazione  del  tirocinio  in   rapporto   di   lavoro
subordinato  operata  dagli  organi  di  vigilanza   dell'Ispettorato
nazionale del lavoro nonche' dall'Autorita' giudiziaria; 
    d) attivazione del tirocinio  con  promotore  diverso  da  quelli
indicati all'art. 26; 
    e) violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il
tirocinante abbia prestato l'opera  per  il  soggetto  ospitante,  ai
sensi dell'art. 26-bis, comma 9; 
    f) attivazione del tirocinio con persone che non hanno assolto al
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai  sensi  dell'art.
25, comma 1; 
    g) violazione del divieto di attivazione del tirocinio in  favore
di  professionisti   abilitati   o   qualificati   all'esercizio   di
professioni regolamentate, per attivita'  tipiche,  ovvero  riservate
alla professione, ai sensi dell'art. 25, comma 2. 
  2. Al soggetto ospitante e' fatto  divieto  di  attivare  ulteriori
tirocini nei successivi dodici mesi nei casi seguenti: 
    a) mancata individuazione del tutore responsabile del tirocinio e
violazione del limite di tirocinanti che questi puo' accompagnare, di
cui all'art. 24, comma 5; 
    b) violazione dei limiti  di  durata  massima  e  minima  di  cui
all'art. 25, commi 3 e 4; 
    c) mancato rispetto delle  condizioni  di  cui  all'art.  26-bis,
comma 1; 
    d) mancato  rispetto  delle  quote  di  contingentamento  di  cui
all'art. 26-bis, commi 2 e 5; 
    e)  svolgimento  del  tirocinio  in  violazione  degli  obiettivi
previsti nel progetto di cui all'art. 26-bis, comma 7; 
    f) violazione dei divieti di cui all'art. 26-bis, comma 8; 
    g) violazione del divieto di realizzare piu' di un tirocinio  con
il medesimo tirocinante, di cui all'art. 26-bis, comma 10; 
    h) violazione dell'obbligo di cui all'art. 26-ter, comma 3; 
    i) violazione dell'obbligo di erogazione ai tirocinanti  d'idonea
formazione di cui all'art. 26-ter, comma 5; 
    l)   violazione   degli   obblighi   in   merito   all'erogazione
dell'indennita' di partecipazione, di cui all'art. 26-quater, commi 1
e 2. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  e  nel  caso  di  rettifica  dei
contenuti della documentazione del tirocinio attivato  immediatamente
su richiesta ai sensi dell'art. 26-ter, comma  1,  terzo  periodo,  i
tirocini sono immediatamente  interrotti,  fatti  salvi  gli  effetti
pregressi. Spettano al tirocinante le indennita'  non  percepite,  ai
sensi dell'art. 26-quater, a carico del soggetto ospitante. 
  4. Le violazioni di cui al comma 2, lettere  a),  b),  quanto  alla
durata  massima,  se  al  momento  dell'accertamento  non  sia  stata
superata, e), h), i)  e  l)  sono  sanabili  e  pertanto  i  tirocini
proseguono,   laddove   il   soggetto   ospitante    provvede    alla
regolarizzazione, in accordo con il soggetto promotore  ove  cio'  e'
necessario, nei tempi  concordati  con  l'Agenzia  regionale  per  il
lavoro dell'Emilia-Romagna. In tal caso le sanzioni interdittive sono
ridotte ad un terzo. 
  5. Nei casi di seconda violazione nell'arco  di  ventiquattro  mesi
dal termine della prima interdizione, opera un divieto di attivazione
di nuovi tirocini, per una durata doppia rispetto al primo. Una terza
violazione nell'arco di ventiquattro mesi dal termine  della  seconda
interdizione comporta l'interdizione permanente. 
  6.  Il  soggetto  ospitante  e'  tenuto  al  rimborso   di   quanto
eventualmente corrisposto dalla Regione,  in  relazione  ai  tirocini
interrotti ai sensi del comma 3, con riferimento  ai  costi  connessi
alla  promozione,  all'indennita'  di  partecipazione  nonche'   alle
attivita' di formalizzazione e certificazione. 
  7. In nessun caso al tirocinante, a fronte delle violazioni di  cui
ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nonche' all'art. 26-sexies, e' imposto  di
restituire quanto percepito come  indennita'  di  partecipazione  con
finanziamento pubblico; la Regione in  tale  ipotesi  si  rivale  sul
datore ospitante. 
  8.  Le  sanzioni  si  applicano  al   momento   dell'adozione   del
provvedimento d'interdizione.».