(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 dell'11 aprile 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 3 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto), le parole «l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 30/2008, sono inseriti i seguenti: «1-bis. La Regione, anche al fine della riduzione dei costi delle operazioni di bonifica, promuove mediante la definizione di linee guida: a) l'impiego di siti estrattivi inattivi, prioritariamente in sotterraneo, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti contenenti amianto al fine di rendere efficaci ed efficienti le operazioni di bonifica sul territorio regionale; b) metodi alternativi allo smaltimento dell'amianto in discarica attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza, in conformita' con i principi comunitari delle migliori tecniche disponibili, tenendo conto delle innovazioni della ricerca scientifica. 1-ter. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri ambientali per la localizzazione, a grande scala, di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti contenenti amianto. 1-quater. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per la definizione di compensazioni in favore dei territori che ospitano impianti per lo smaltimento dell'amianto, anche mediante metodologie alternative allo smaltimento in discarica. 1-quinquies. Ai fini di quanto previsto dal comma 1-bis, lettera b), la Regione promuove la collaborazione con le strutture accademiche in raccordo con le attivita' svolte dal Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto di cui al comma 2 e con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Le attivita' svolte sono finalizzate alla valutazione dell'efficienza, dell'applicabilita' e della sostenibilita' ambientale ed economica di metodologie alternative allo smaltimento dell'amianto in discarica.».