(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Piemonte n. 15 dell'11 aprile 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'art. 3 della legge regionale 
                       14 ottobre 2008, n. 30 
 
  1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14
ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento
dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto), le  parole
«l'Istituto superiore per la prevenzione e la  sicurezza  del  lavoro
(ISPESL)» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge  regionale  n.  30/2008,
sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. La Regione, anche al fine della riduzione dei costi delle
operazioni di bonifica, promuove mediante  la  definizione  di  linee
guida: 
      a) l'impiego di siti estrattivi inattivi,  prioritariamente  in
sotterraneo, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti  contenenti
amianto al fine di rendere efficaci ed efficienti  le  operazioni  di
bonifica sul territorio regionale; 
      b)  metodi  alternativi  allo   smaltimento   dell'amianto   in
discarica attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero
in sicurezza, in conformita' con i principi comunitari delle migliori
tecniche disponibili, tenendo conto delle innovazioni  della  ricerca
scientifica. 
    1-ter. La Giunta regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente, individua i criteri ambientali per la  localizzazione,  a
grande scala, di  impianti  di  smaltimento  e  recupero  di  rifiuti
contenenti amianto. 
    1-quater. La Giunta regionale, sentita la commissione  consiliare
competente, stabilisce i criteri per la definizione di  compensazioni
in favore dei territori che  ospitano  impianti  per  lo  smaltimento
dell'amianto, anche mediante metodologie alternative allo smaltimento
in discarica. 
    1-quinquies. Ai fini di quanto previsto dal comma 1-bis,  lettera
b),  la  Regione  promuove  la  collaborazione   con   le   strutture
accademiche in raccordo con le attivita' svolte dal Centro  regionale
per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da  amianto  di
cui  al  comma  2  e  con  l'Agenzia  regionale  per  la   protezione
ambientale. Le attivita' svolte  sono  finalizzate  alla  valutazione
dell'efficienza,   dell'applicabilita'   e    della    sostenibilita'
ambientale ed economica di metodologie alternative  allo  smaltimento
dell'amianto in discarica.».