Art. 2 
 
                      Sostituzione dell'art. 6 
                  della legge regionale n. 30/2008 
 
  1. L'art. 6 della legge regionale  n.  30/2008  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 6 (Informazione alla popolazione). - 1. Al fine di  garantire
l'informazione sulle  problematiche  dell'amianto  e  sulle  corrette
modalita' di gestione dei manufatti contenenti  amianto,  nonche'  di
favorire la diffusione delle  buone  pratiche,  la  Giunta  regionale
indirizza e coordina l'attivazione di  sportelli  amianto  presso  le
amministrazioni   comunali,   privilegiando   sportelli   a   valenza
sovracomunale gestiti da comuni associati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale  dispone
appositi contributi di  cui  definisce  l'entita',  i  criteri  e  le
modalita' di erogazione  con  apposito  provvedimento,  informata  la
commissione consiliare competente. 
  3. Sulla base delle indicazioni regionali di  cui  al  comma  1,  i
comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e  in
raccordo con il Centro  regionale  per  la  ricerca,  sorveglianza  e
prevenzione  dei  rischi  da  amianto,   promuovono   iniziative   di
informazione e coinvolgimento della popolazione  sulle  problematiche
relative alla presenza di amianto.».