Art. 2 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2008 1. L'art. 6 della legge regionale n. 30/2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Informazione alla popolazione). - 1. Al fine di garantire l'informazione sulle problematiche dell'amianto e sulle corrette modalita' di gestione dei manufatti contenenti amianto, nonche' di favorire la diffusione delle buone pratiche, la Giunta regionale indirizza e coordina l'attivazione di sportelli amianto presso le amministrazioni comunali, privilegiando sportelli a valenza sovracomunale gestiti da comuni associati. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale dispone appositi contributi di cui definisce l'entita', i criteri e le modalita' di erogazione con apposito provvedimento, informata la commissione consiliare competente. 3. Sulla base delle indicazioni regionali di cui al comma 1, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e in raccordo con il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto, promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative alla presenza di amianto.».