Art. 3 
 
                     Inserimento dell'art. 8-bis 
                  nella legge regionale n. 30/2008) 
 
  1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 30/2008  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 8-bis (Gestione dell'amianto nelle infrastrutture della  rete
acquedottistica regionale). - 1. Gli  impianti,  di  cui  al'art.  2,
comma 1,  lettera  b),  comprendono  le  infrastrutture  del  sistema
acquedottistico. La Giunta regionale definisce  linee  guida  per  il
prelievo e l'analisi delle acque del sistema acquedottistico al  fine
della ricerca di fibre di amianto. 
  2.  La  ricognizione  delle  infrastrutture,  prevista  dai   piani
d'ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152  (Norme  in  materia  ambientale),  contiene  le  informazioni
relative alla presenza di tubazioni e di altri  manufatti  contenenti
amianto. 
  3.  La  Regione,   nell'ambito   delle   attivita'   di   mappatura
dell'amianto, acquisisce, aggiorna e pubblica online i dati  relativi
alla lunghezza complessiva delle tubazioni contenenti amianto mappate
nella rete acquedottistica e la loro percentuale rispetto a quelle in
altro materiale.».