Art. 3 Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 30/2008) 1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 30/2008 e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Gestione dell'amianto nelle infrastrutture della rete acquedottistica regionale). - 1. Gli impianti, di cui al'art. 2, comma 1, lettera b), comprendono le infrastrutture del sistema acquedottistico. La Giunta regionale definisce linee guida per il prelievo e l'analisi delle acque del sistema acquedottistico al fine della ricerca di fibre di amianto. 2. La ricognizione delle infrastrutture, prevista dai piani d'ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), contiene le informazioni relative alla presenza di tubazioni e di altri manufatti contenenti amianto. 3. La Regione, nell'ambito delle attivita' di mappatura dell'amianto, acquisisce, aggiorna e pubblica online i dati relativi alla lunghezza complessiva delle tubazioni contenenti amianto mappate nella rete acquedottistica e la loro percentuale rispetto a quelle in altro materiale.».