Art. 2 
 
Inserimento dell'art. 41-bis nella legge regionale 8 gennaio 2004, n.
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  1. Dopo l'art. 41 della legge regionale n. 1/2004  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 41-bis (Politiche strutturali).  -  1.  In  attuazione  delle
finalita' di cui all'art.  41,  la  regione  promuove  l'adozione  di
politiche organiche e intersettoriali volte a: 
    a) promuovere le famiglie nello svolgimento delle  loro  funzioni
sociali ed educative; 
    b) sostenere la genitorialita' e la natalita'; 
    c) agevolare la formazione  e  lo  sviluppo  di  nuove  famiglie,
sostenendone   attivamente   i   progetti   di   vita   e   favorendo
l'acquisizione di  autonomia  da  parte  delle  giovani  generazioni,
supportandole nel reperimento del lavoro e di abitazioni adeguate con
idonee politiche lavorative e abitative, anche attraverso un apposito
fondo sociale per gli affitti di cui alla legge regionale 24  gennaio
2000, n. 6 (Dotazione del fondo  per  il  sostegno  all'accesso  alle
abitazioni in locazione); 
    d) sostenere la corresponsabilita' paritaria dei  genitori  negli
impegni di crescita ed educazione  dei  figli,  sostenendo  il  ruolo
della paternita' e della maternita' e favorendo l'equa  distribuzione
dei carichi familiari anche nei contesti di separazione della  coppia
genitoriale; 
    e) favorire l'istituzione, il mantenimento  e  la  diffusione  di
servizi aziendali ed interaziendali a supporto delle famiglie; 
    f) sostenere i rapporti di solidarieta', cura  e  assistenza  tra
componenti  del  nucleo  familiare  e  tra  generazioni  della   rete
parentale, con particolare riguardo alle politiche di sostegno e alla
coprogettazione degli interventi di supporto domiciliari; 
    g) promuovere le iniziative d'informazione e  formazione  rivolte
alle famiglie  e  ai  genitori  per  un  approfondimento  delle  loro
funzioni e responsabilita' educative; 
    h)  sostenere  la  responsabilita'  sociale  e  la  coesione  dei
territori  in  materia  di  politiche   familiari,   promuovendo   il
coinvolgimento attivo degli enti locali e  delle  organizzazioni  sia
lucrative  sia  non  lucrative  nei   processi   di   pianificazione,
organizzazione, gestione e valutazione degli interventi; 
    i)  promuovere  l'adozione  di  una  fiscalita'  piu'  attenta  e
modulata in base alle necessita'  delle  famiglie,  anche  attraverso
processi di studio e sperimentazione; 
    j) promuovere  e  sviluppare  idonea  attivita'  di  sostegno  ai
genitori in situazione di vulnerabilita' per migliorare le competenze
educative anche al fine di evitare l'allontanamento dei minori.».