Art. 3 Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 1. L'art. 42 della legge regionale n. 1/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 42 (Centri per le famiglie). - 1. La regione promuove e incentiva l'istituzione, nell'ambito degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, in raccordo con i consultori familiari, dei centri per le famiglie, di seguito denominati centri, al fine di organizzare e promuovere attivita' di aggregazione familiare, di formazione ed educazione alla genitorialita', favorire l'informazione sui diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, favorire iniziative sociali e di mutuo aiuto, rendere accessibili i servizi ai cittadini e alle famiglie e sostenere sul territorio l'azione amministrativa dell'ente pubblico in ambito familiare. 2. I centri si collocano nel sistema dei servizi territoriali integrando e completando la rete di interventi offerti alle famiglie dai servizi sociali, sanitari, educativi e del privato sociale e si coordinano con il sistema educativo dell'infanzia, collaborando, in particolare, con i micro-nidi, i nidi d'infanzia, le scuole dell'infanzia e le ludoteche, con cui si favorisce la contiguita' e la condivisione degli spazi. 3. I centri svolgono, in particolare, le seguenti attivita' a favore di cittadini e famiglie: a) sviluppano politiche e servizi innovativi per le famiglie e a sostegno della genitorialita' e della cura dei legami; b) promuovono prioritariamente il ruolo attivo delle famiglie nella societa' anche attraverso azioni in ambito scolastico; c) orientano e informano sui diritti e sui servizi previsti dalla legge e dalla normativa locale in materia di benessere familiare; d) offrono attivita' di sostegno alla genitorialita', organizzano e promuovono attivita' di aggregazione, svolgono attivita' di consulenza, di mediazione familiare, di prevenzione delle situazioni di vulnerabilita' e del disagio familiare nonche' di coordinamento con i consultori familiari, le ASL, i servizi per le tossicodipendenze ed il sistema scolastico rispetto alle loro funzioni, curano i rapporti e costruiscono reti con gli organismi del terzo settore e del no-profit; e) offrono adeguati interventi, anche diversificati, a contrasto della conflittualita' genitoriale. 4. I centri sono organizzati anche in sinergia con altri enti e organismi pubblici e privati, valorizzando la collaborazione delle associazioni e del terzo settore. 5. E' istituito il coordinamento regionale dei centri per le famiglie, con obiettivi di coordinamento, formazione, valutazione e proposta sull'attivita' dei centri stessi e sulle finalita' di cui al presente capo. La giunta regionale ne determina, con apposito provvedimento e sentita la commissione consiliare competente, la composizione e il funzionamento. 6. Per le finalita' di cui al comma 1, la giunta regionale istituisce, con proprio provvedimento e sentita la commissione consiliare competente, l'albo delle associazioni familiari, rivolto ai soggetti previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106) che operano sul territorio regionale mediante iniziative di mutuo aiuto per attivita' di cura, custodia ed assistenza familiare.».