Art. 3 
 
           Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale 
                        8 gennaio 2004, n. 1 
 
  1. L'art. 42 della legge regionale  n.  1/2004  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 42 (Centri per le famiglie).  -  1.  La  regione  promuove  e
incentiva l'istituzione, nell'ambito degli enti gestori  dei  servizi
socio-assistenziali, in raccordo  con  i  consultori  familiari,  dei
centri per le famiglie, di seguito  denominati  centri,  al  fine  di
organizzare e promuovere  attivita'  di  aggregazione  familiare,  di
formazione ed educazione alla genitorialita', favorire l'informazione
sui diritti e i servizi esistenti sul  proprio  territorio,  favorire
iniziative sociali e di mutuo aiuto, rendere accessibili i servizi ai
cittadini  e  alle  famiglie  e  sostenere  sul  territorio  l'azione
amministrativa dell'ente pubblico in ambito familiare. 
  2. I centri si  collocano  nel  sistema  dei  servizi  territoriali
integrando e completando la rete di interventi offerti alle  famiglie
dai servizi sociali, sanitari, educativi e del privato sociale  e  si
coordinano con il sistema educativo dell'infanzia,  collaborando,  in
particolare,  con  i  micro-nidi,  i  nidi  d'infanzia,   le   scuole
dell'infanzia e le ludoteche, con cui si favorisce la  contiguita'  e
la condivisione degli spazi. 
  3. I centri svolgono,  in  particolare,  le  seguenti  attivita'  a
favore di cittadini e famiglie: 
    a) sviluppano politiche e servizi innovativi per le famiglie e  a
sostegno della genitorialita' e della cura dei legami; 
    b) promuovono prioritariamente il  ruolo  attivo  delle  famiglie
nella societa' anche attraverso azioni in ambito scolastico; 
    c) orientano e informano sui diritti e sui servizi previsti dalla
legge e dalla normativa locale in materia di benessere familiare; 
    d) offrono attivita' di sostegno alla genitorialita', organizzano
e  promuovono  attivita'  di  aggregazione,  svolgono  attivita'   di
consulenza, di mediazione familiare, di prevenzione delle  situazioni
di vulnerabilita' e del disagio familiare  nonche'  di  coordinamento
con  i   consultori   familiari,   le   ASL,   i   servizi   per   le
tossicodipendenze  ed  il  sistema  scolastico  rispetto  alle   loro
funzioni, curano i rapporti e costruiscono reti con gli organismi del
terzo settore e del no-profit; 
    e) offrono adeguati interventi, anche diversificati, a  contrasto
della conflittualita' genitoriale. 
  4. I centri sono organizzati anche in sinergia  con  altri  enti  e
organismi pubblici e privati, valorizzando  la  collaborazione  delle
associazioni e del terzo settore. 
  5. E' istituito  il  coordinamento  regionale  dei  centri  per  le
famiglie, con obiettivi di coordinamento, formazione,  valutazione  e
proposta sull'attivita' dei centri stessi e sulle finalita' di cui al
presente  capo.  La  giunta  regionale  ne  determina,  con  apposito
provvedimento e sentita  la  commissione  consiliare  competente,  la
composizione e il funzionamento. 
  6. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  la  giunta  regionale
istituisce,  con  proprio  provvedimento  e  sentita  la  commissione
consiliare competente, l'albo delle associazioni  familiari,  rivolto
ai soggetti previsti dal decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117
(Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b)
della legge 6  giugno  2016,  n.  106)  che  operano  sul  territorio
regionale mediante iniziative di mutuo aiuto per attivita'  di  cura,
custodia ed assistenza familiare.».