Art. 5 
 
           Sostituzione dell'art. 43 della legge regionale 
                        8 gennaio 2004, n. 1 
 
  1. L'art. 43 della legge regionale  n.  1/2004  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 43 (Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle citta') - 1.
La regione promuove le iniziative di conciliazione  dei  tempi  della
famiglia con i tempi dei servizi e i tempi di  lavoro,  con  riguardo
alla condivisione delle responsabilita'  e  dei  carichi  all'interno
della famiglia e in particolare: 
    a) in coerenza con gli obiettivi della programmazione, promuove e
incentiva le iniziative di riorganizzazione dei  servizi  pubblici  e
privati convenzionati,  tese  a  una  crescente  flessibilita'  delle
prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per
le attivita' familiari, favorendo nell'accesso  le  famiglie  in  cui
ciascun genitore lavora o e' inserito in un processo di formazione  o
ricerca attiva di lavoro; 
    b) promuove iniziative sperimentali per favorire  la  stipula  di
accordi tra le organizzazioni  imprenditoriali  e  le  organizzazioni
sindacali,  che  consentono  forme  di  articolazione  dell'attivita'
lavorativa volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro; 
    c) promuove e incentiva la costituzione di banche del tempo, come
definite dall'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.  53  (Disposizioni
per il sostegno della maternita' e della paternita', per  il  diritto
alla cura e alla formazione e per il coordinamento  dei  tempi  delle
citta') e di ogni iniziativa  volta  ad  armonizzare  i  tempi  delle
citta' con i tempi di cura della famiglia; 
    d) promuove l'utilizzo di procedure  telematiche  che  consentono
una migliore fruizione dei servizi on-line rivolti alle famiglie.».