Art. 5 Sostituzione dell'art. 43 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 1. L'art. 43 della legge regionale n. 1/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 43 (Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle citta') - 1. La regione promuove le iniziative di conciliazione dei tempi della famiglia con i tempi dei servizi e i tempi di lavoro, con riguardo alla condivisione delle responsabilita' e dei carichi all'interno della famiglia e in particolare: a) in coerenza con gli obiettivi della programmazione, promuove e incentiva le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, tese a una crescente flessibilita' delle prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attivita' familiari, favorendo nell'accesso le famiglie in cui ciascun genitore lavora o e' inserito in un processo di formazione o ricerca attiva di lavoro; b) promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, che consentono forme di articolazione dell'attivita' lavorativa volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro; c) promuove e incentiva la costituzione di banche del tempo, come definite dall'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta') e di ogni iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle citta' con i tempi di cura della famiglia; d) promuove l'utilizzo di procedure telematiche che consentono una migliore fruizione dei servizi on-line rivolti alle famiglie.».