Art. 6 Modifiche all'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 1. Il comma secondo dell'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della regione) e' sostituito dal seguente: «L'ubicazione e' possibilmente riferita agli altri servizi sociali, con particolare riguardo ai centri per le famiglie e ai servizi di istruzione rivolti all'infanzia in eta' prescolare.».