Art. 6 
 
             Modifiche all'art. 4 della legge regionale 
                        15 gennaio 1973, n. 3 
 
  1. Il comma secondo dell'art. 4 della legge  regionale  15  gennaio
1973, n. 3 (Criteri  generali  per  la  costruzione,  l'impianto,  la
gestione ed  il  controllo  degli  asili-nido  comunali  costruiti  e
gestiti con il concorso dello Stato di  cui  alla  legge  6  dicembre
1971, n. 1044 e con quello della regione) e' sostituito dal seguente: 
  «L'ubicazione e' possibilmente riferita agli altri servizi sociali,
con particolare riguardo ai centri per le famiglie e  ai  servizi  di
istruzione rivolti all'infanzia in eta' prescolare.».