Art. 2 Acquisizione delle informazioni 1. La regione, per le finalita' di cui all'art. 1, acquisisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le informazioni inerenti l'attivita' di prevenzione, diagnosi e cura dei problemi di salute neuropsichica delle persone minori fornite dalle seguenti figure professionali che operano all'interno delle strutture sanitarie: a) neuropsichiatre e neuropsichiatri infantili; b) psicologhe e psicologi; c) logopediste e logopedisti; d) terapiste e terapisti della neuropsicomotricita' dell'eta' evolutiva; e) terapiste e terapisti della riabilitazione; f) fisioterapiste e fisioterapisti; g) educatrici ed educatori; h) altre figure professionali operanti nell'ambito delle attivita' oggetto della presente legge. 2. Le informazioni di cui al comma 1 hanno per oggetto, in particolare: a) i dati anagrafici; b) le figure professionali che hanno inviato la persona minore alla struttura sanitaria ed il motivo dell'invio; c) la diagnosi o il motivo di ricorso alle prestazioni del Servizio sanitario regionale; d) le prestazioni dirette effettuate secondo il nomenclatore regionale; e) le prestazioni indirette effettuate nell'ambito del lavoro di rete con soggetti istituzionali, quali scuole, servizi sociali, autorita' giudiziaria; f) l'attivita' certificatoria ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); g) la Diagnosi dei disturbi speciali di apprendimento (DSA) di cui all'art. 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico); h) la certificazione delle esigenze educative speciali di cui all'art. 15, comma 4, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa); i) le informazioni sui procedimenti di adozione nazionale ed internazionale.