Art. 2 
 
                   Acquisizione delle informazioni 
 
  1. La regione, per le finalita' di cui all'art. 1, acquisisce,  nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,
le informazioni inerenti l'attivita' di prevenzione, diagnosi e  cura
dei problemi di salute neuropsichica  delle  persone  minori  fornite
dalle seguenti figure professionali  che  operano  all'interno  delle
strutture sanitarie: 
  a) neuropsichiatre e neuropsichiatri infantili; 
  b) psicologhe e psicologi; 
  c) logopediste e logopedisti; 
  d)  terapiste  e  terapisti  della  neuropsicomotricita'  dell'eta'
evolutiva; 
  e) terapiste e terapisti della riabilitazione; 
  f) fisioterapiste e fisioterapisti; 
  g) educatrici ed educatori; 
  h) altre figure professionali operanti nell'ambito delle  attivita'
oggetto della presente legge. 
  2. Le informazioni  di  cui  al  comma  1  hanno  per  oggetto,  in
particolare: 
  a) i dati anagrafici; 
  b) le figure professionali che hanno inviato la persona minore alla
struttura sanitaria ed il motivo dell'invio; 
  c) la diagnosi o il motivo di ricorso alle prestazioni del Servizio
sanitario regionale; 
  d)  le  prestazioni  dirette  effettuate  secondo  il  nomenclatore
regionale; 
  e) le prestazioni indirette effettuate nell'ambito  del  lavoro  di
rete con  soggetti  istituzionali,  quali  scuole,  servizi  sociali,
autorita' giudiziaria; 
  f) l'attivita' certificatoria ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge quadro per l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i
diritti delle persone handicappate); 
  g) la Diagnosi dei disturbi speciali di apprendimento (DSA) di  cui
all'art. 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia
di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico); 
  h) la certificazione  delle  esigenze  educative  speciali  di  cui
all'art. 15, comma 4, lettera b) della legge  regionale  28  dicembre
2007, n. 28 (Norme sull'istruzione,  il  diritto  allo  studio  e  la
libera scelta educativa); 
  i) le  informazioni  sui  procedimenti  di  adozione  nazionale  ed
internazionale.