Art. 3 Rete informatica 1. La regione organizza e gestisce le informazioni di cui all'art. 2 all'interno di una rete informatica regionale unica che rappresenta un sistema informativo multidisciplinare interoperabile con l'ecosistema regionale di sanita' digitale. 2. L'alimentazione della rete informatica regionale di cui al comma 1 costituisce debito informativo per le strutture sanitarie a cui e' affidata la tutela della salute neuropsichica dell'eta' evolutiva e dell'adolescenza. 3. Le informazioni di cui al comma 1, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono trattati nella rete informatica con strumenti elettronici e reti telematiche per finalita' di cura, finalita' amministrative, finalita' di ricerca e di governo dei processi. 4. Hanno accesso alla rete informatica di cui al comma 1 tutti gli operatori che erogano prestazioni in favore di minori con problemi di salute neuropsichica nell'ambito del Servizio sanitario regionale. 5. La giunta regionale, a seguito di una valutazione comparativa delle soluzioni indicate nell'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e previo parere della commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio provvedimento le modalita' di realizzazione e di gestione della rete informatica di cui al presente articolo e pianifica le attivita' formative e di aggiornamento destinate agli operatori dei servizi coinvolti.