Art. 3 
 
                          Rete informatica 
 
  1. La regione organizza e gestisce le informazioni di cui  all'art.
2 all'interno di una rete informatica regionale unica che rappresenta
un   sistema   informativo   multidisciplinare   interoperabile   con
l'ecosistema regionale di sanita' digitale. 
  2. L'alimentazione della rete informatica regionale di cui al comma
1 costituisce debito informativo per le strutture sanitarie a cui  e'
affidata la tutela della salute neuropsichica dell'eta'  evolutiva  e
dell'adolescenza. 
  3. Le informazioni di cui al comma 1, nel rispetto della  normativa
in materia di protezione dei dati personali, sono trattati nella rete
informatica  con  strumenti  elettronici  e  reti   telematiche   per
finalita' di cura, finalita' amministrative, finalita' di  ricerca  e
di governo dei processi. 
  4. Hanno accesso alla rete informatica di cui al comma 1 tutti  gli
operatori che erogano prestazioni in favore di minori con problemi di
salute neuropsichica nell'ambito del Servizio sanitario regionale. 
  5. La giunta regionale, a seguito di  una  valutazione  comparativa
delle soluzioni indicate nell'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)  e  previo  parere
della commissione  consiliare  competente,  entro  centoventi  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina  con  proprio
provvedimento le modalita' di realizzazione e di gestione della  rete
informatica di cui al presente  articolo  e  pianifica  le  attivita'
formative e di aggiornamento destinate  agli  operatori  dei  servizi
coinvolti.