Art. 4 
 
Osservatorio regionale per la tutela  della  salute  neuropsichica  e
  psicologica dell'eta' evolutiva e dell'adolescenza. 
 
  1. La regione, entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  istituisce,  presso  l'assessorato  regionale  alla
sanita',  l'Osservatorio  regionale  per  la  tutela   della   salute
neuropsichica e psicologica dell'eta'  evolutiva  e  dell'adolescenza
(di seguito Osservatorio), quale sistema unico di raccolta  dei  dati
epidemiologici e di assistenza al fine di consentire il  monitoraggio
organico e strutturato delle informazioni di cui all'art. 2. 
  2. All'Osservatorio compete, in particolare, lo  svolgimento  delle
seguenti funzioni: 
  a) monitoraggio ed analisi dei dati epidemiologici e di  assistenza
inseriti nella rete informatica di cui all'art. 3; 
  b) analisi  epidemiologica  dei  disturbi  neuropsichici  dell'eta'
evolutiva e dell'adolescenza e della domanda di assistenza e cura; 
  c)  attivita'  informativa  sul  complesso   dei   servizi,   delle
prestazioni e delle attivita' a cui hanno accesso le  persone  minori
affette da problemi di salute neuropsichica; 
  d) valutazione degli esiti del monitoraggio  per  fornire  elementi
utili alla programmazione regionale e locale; 
  e) valutazione sullo sviluppo dei percorsi assistenziali offerti; 
  f) elaborazione di programmi per la  formazione  e  l'aggiornamento
degli operatori dei servizi coinvolti. 
  3. Le informazioni relative  ai  percorsi  di  cura  in  favore  di
pazienti  cronici  minorenni  devono  essere  trasmesse  ai   servizi
dell'eta' adulta competenti. 
  4. La direzione regionale  sanita'  e'  incaricata  di  avviare  il
percorso di attuazione  dell'Osservatorio,  definendo  con  specifici
provvedimenti le modalita' organizzative e di governo  dei  processi,
anche tenendo conto delle  esperienze  gia'  preesistenti  a  livello
regionale come l'Osservatorio della salute mentale  e  l'Osservatorio
epidemiologico delle dipendenze.