Art. 5 
 
           Composizione e funzionamento dell'Osservatorio 
 
  1. L'Osservatorio e' composto da: 
  a) l'assessora o l'assessore regionale alla sanita' o  una  persona
sua delegata, che lo presiede; 
  b) almeno una o un  rappresentante  di  comprovata  esperienza  nel
settore epidemiologico; 
  c) una o un dirigente dell'assessorato regionale alla sanita' o una
persona  sua  delegata  competente  in  materia  di  salute   mentale
dell'eta' evolutiva e dell'adolescenza; 
  d) una o un rappresentante competente in  materia  di  integrazione
socio-sanitaria scelto tra dirigenti dell'assessorato regionale  alle
politiche sociali; 
  e) una o  un  neuropsichiatra  infantile  delle  Aziende  sanitarie
regionali; 
  f) una psicologa o uno psicologo dell'eta' evolutiva delle  Aziende
sanitarie regionali; 
  g) una o uno psichiatra delle Aziende sanitarie regionali; 
  h) una persona specializzata in tecnica della riabilitazione  delle
Aziende sanitarie regionali; 
  i) una o un pediatra di libera scelta; 
  l)  una  o  un  rappresentante  designato  dalle  associazioni   di
familiari di persone minori affette da disagio psichico  che  operano
sul territorio regionale. 
  2. I membri dell'Osservatorio sono nominati dalla giunta regionale,
durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una  sola
volta. 
  3. La partecipazione alle  attivita'  dell'Osservatorio  avviene  a
titolo gratuito e non  da'  diritto  a  corresponsione  di  compensi,
comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese. 
  4. L'Osservatorio,  previa  comunicazione  alla  giunta  regionale,
approva  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti  il  proprio
regolamento interno. 
  5. L'Osservatorio  e'  convocato  dall'assessora  o  dall'assessore
regionale alla sanita' o da una persona sua delegata o  su  richiesta
di un terzo dei suoi membri. 
  6.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  assicurate  dal   personale
dell'assessorato regionale alla sanita'.