Art. 7 Linee guida 1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida volte a garantire livelli di intervento uniformi su tutto il territorio regionale che definiscono, in particolare: a) le modalita' di acquisizione e di monitoraggio dei flussi informativi inerenti l'attivita' di prevenzione, diagnosi e cura dei problemi di salute neuropsichica delle persone minori per la realizzazione del sistema informativo unico di raccolta dei dati epidemiologici e di assistenza; b) le modalita' per organizzare e gestire le informazioni di cui alla lettera a) nell'ambito della rete informatica regionale di cui all'art. 3; c) le attivita' formative e di aggiornamento di cui all'art. 3 destinate agli operatori dei servizi coinvolti; d) le modalita' per mettere a disposizione della ricerca scientifica e della programmazione sanitaria i risultati dell'analisi del materiale informativo.