Art. 7 
 
                             Linee guida 
 
  1.  La  giunta  regionale,  sentita   la   commissione   consiliare
competente, approva, entro il termine di novanta giorni  dall'entrata
in vigore della presente legge, linee guida volte a garantire livelli
di  intervento  uniformi  su  tutto  il  territorio   regionale   che
definiscono, in particolare: 
  a) le modalita'  di  acquisizione  e  di  monitoraggio  dei  flussi
informativi inerenti l'attivita' di prevenzione, diagnosi e cura  dei
problemi  di  salute  neuropsichica  delle  persone  minori  per   la
realizzazione del sistema informativo  unico  di  raccolta  dei  dati
epidemiologici e di assistenza; 
  b) le modalita' per organizzare e gestire le  informazioni  di  cui
alla lettera a) nell'ambito della rete informatica regionale  di  cui
all'art. 3; 
  c) le attivita' formative e di  aggiornamento  di  cui  all'art.  3
destinate agli operatori dei servizi coinvolti; 
  d)  le  modalita'  per  mettere  a   disposizione   della   ricerca
scientifica e della programmazione sanitaria i risultati dell'analisi
del materiale informativo.