Art. 9 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti  dall'applicazione  della  presente  legge,
quantificati per un  importo  massimo  pari  a  euro  350.000,00  per
ciascun anno del biennio 2020-2021, si fa fronte con le risorse  gia'
allocate  nell'ambito  della  missione  13  (Tutela  della   salute),
programma  13.01   (Servizio   sanitario   regionale,   finanziamento
ordinario  corrente  per  la  garanzia  dei  LEA),  titolo  1  (Spese
correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
 
    Data a Torino, addi' 9 aprile 2019 
 
                                    Il presidente: Sergio Chiamparino 
 
  (Omissis).