Art. 2
Competenze della provincia e della Citta' metropolitana
1. La provincia o la Citta' metropolitana, sentiti gli organismi di
gestione degli A.T.C. e dei C.A. predispone entro il 30 settembre di
ciascun anno un piano delle attivita' e degli interventi per l'anno
successivo riportante le indicazioni circa:
a) la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento
e nei centri pubblici di riproduzione;
b) la cattura di selvatici provenienti da:
1) aree naturali protette nazionali e regionali;
2) zone di ripopolamento e cattura;
3) aree dove ci siano necessita' di cattura per motivi agricoli
o di equilibrio faunistico;
c) immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle
zone di protezione.
2. Le catture sono predisposte e coordinate dalla provincia o dalla
Citta' metropolitana e vengono effettuate dalle guardie dipendenti di
tali enti e/o dal personale tecnico, nonche' dagli ATC e CA
previamente autorizzati, con la collaborazione delle guardie
volontarie delle associazione venatorie, agricole e di protezione
ambientale, nonche' di cacciatori ed agricoltori, anche nei tempi e
nei luoghi in cui e' vietato l'esercizio venatorio. Nelle aree
naturali protette, le catture dei selvatici presenti in soprannumero
devono avvenire d'intesa con gli Enti gestori, secondo le procedure
previste dalla legge regionale n. 19/2009.
3. Gli interventi tecnici di cattura che richiedono l'uso di armi
con proiettili a narcotico sono effettuati esclusivamente dalle
guardie delle province o della Citta' metropolitana ovvero dagli
A.T.C. e dai C.A., previamente autorizzati dalla provincia o dalla
Citta' metropolitana competente per territorio. Per tali operazioni
e' prevista la presenza di un veterinario che mettera' a disposizione
i farmaci da usare al momento dell'intervento.
4. La fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento di
cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 5/2018, puo' essere
immessa sul territorio venabile entro e non oltre il 15 marzo di ogni
anno.
5. Ai fini di una politica di programmazione e di sviluppo della
fauna selvatica, la provincia o la Citta' metropolitana entro il 30
novembre di ogni anno, invia alla Giunta regionale i piani di cui ai
commi 1 e 2 e fornisce i dati relativi alle operazioni di produzione,
di cattura, di immissione effettuate e ai loro risultati.