Art. 3 
 
       Competenze dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA 
 
  1.  Gli  organismi  di  gestione   degli   A.T.C.   e   dei   C.A.,
nell'espletamento  dei  compiti  loro  conferiti  dalle  disposizioni
vigenti,  predispongono  e  gestiscono  il  programma  annuale  delle
immissioni integrative  di  fauna  selvatica  nelle  zone  di  caccia
programmata utilizzando prioritariamente  animali  di  cattura.  Ogni
anno i Comitati di gestione trasmettono alla provincia,  alla  Citta'
metropolitana ed alla Regione, entro il 30 novembre, il programma  di
immissione per l'anno successivo e la  relazione  illustrativa  delle
operazioni effettuate. 
  2. I Comitati di  gestione  degli  ATC  e  dei  CA,  che  intendono
immettere fauna  selvatica  nata  in  cattivita',  devono  effettuare
adeguate operazioni di preambientamento  di  tali  soggetti  per  una
durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture,  anche
temporanee, collocate sul territorio venabile  ed  il  rilascio  deve
avvenire entro e non oltre il 30 luglio  di  ogni  anno.  E'  vietato
immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal  31  luglio  al
giorno  di  chiusura  dell'attivita'  venatoria  alla  piccola  fauna
stanziale. 
  3. Gli organismi di gestione degli A.T.C.  e  dei  C.A.  richiedono
alle  province   e   alla   Citta'   metropolitana   l'autorizzazione
all'immissione di fauna sul territorio venabile adibito  alla  caccia
programmata.