Art. 3 Competenze dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA 1. Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., nell'espletamento dei compiti loro conferiti dalle disposizioni vigenti, predispongono e gestiscono il programma annuale delle immissioni integrative di fauna selvatica nelle zone di caccia programmata utilizzando prioritariamente animali di cattura. Ogni anno i Comitati di gestione trasmettono alla provincia, alla Citta' metropolitana ed alla Regione, entro il 30 novembre, il programma di immissione per l'anno successivo e la relazione illustrativa delle operazioni effettuate. 2. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattivita', devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. E' vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attivita' venatoria alla piccola fauna stanziale. 3. Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. richiedono alle province e alla Citta' metropolitana l'autorizzazione all'immissione di fauna sul territorio venabile adibito alla caccia programmata.