Art. 3
Competenze dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA
1. Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A.,
nell'espletamento dei compiti loro conferiti dalle disposizioni
vigenti, predispongono e gestiscono il programma annuale delle
immissioni integrative di fauna selvatica nelle zone di caccia
programmata utilizzando prioritariamente animali di cattura. Ogni
anno i Comitati di gestione trasmettono alla provincia, alla Citta'
metropolitana ed alla Regione, entro il 30 novembre, il programma di
immissione per l'anno successivo e la relazione illustrativa delle
operazioni effettuate.
2. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono
immettere fauna selvatica nata in cattivita', devono effettuare
adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una
durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche
temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve
avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. E' vietato
immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al
giorno di chiusura dell'attivita' venatoria alla piccola fauna
stanziale.
3. Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. richiedono
alle province e alla Citta' metropolitana l'autorizzazione
all'immissione di fauna sul territorio venabile adibito alla caccia
programmata.