Art. 4
Operazioni di preambientamento
1. La provincia o la Citta' metropolitana e i Comitati di gestione
devono, attraverso strutture e mezzi idonei, effettuare operazioni di
preambientamento dei soggetti nati in cattivita' da immettere sul
territorio.
2. Le voliere e i recinti per il preambientamento degli animali da
immettere sul territorio devono rispettare i rapporti minimi sotto
indicati:
a) galliformi da 30 a 60 giorni: 0,50 mq/capo;
b) galliformi oltre i 60 giorni: 1 mq/capo;
c) lepre: 10 mq/capo.
3. La Regione sostiene ed incentiva la creazione, da parte degli
ATC e dei CA, di strutture recintate di produzione e di
preambientamento della piccola fauna stanziale, al fine di
raggiungere, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge, l'autosufficienza faunistica per i ripopolamenti.
4. A tal fine si prevede che il raggiungimento dell'autosufficienza
faunistica per i ripopolamenti possa avvenire anche attraverso
interventi graduali tali per cui il preambientamento possa avvenire
in percentuale del 20 per cento dei soggetti il primo anno, del 50
per cento il secondo anno ed il 100 per cento il terzo anno.
5. In via transitoria per i primi due anni, le operazioni di
preambientamento possono essere dimostrate anche attraverso idonea
certificazione dell'azienda produttrice e/o verificate dal tecnico
faunistico incaricato dal Comitato di gestione degli ATC e CA e la
documentazione deve essere fornita alla provincia ed alla Citta'
metropolitana.
6. Le operazioni di preambientamento, come sopra descritte, non si
configurano come allevamento, neppure temporaneo, di selvaggina ai
fini di ripopolamento.