Art. 5
Marcatura e obblighi sanitari
1. Tutti gli esemplari immessi nel territorio devono essere
adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati.
2. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di
garantire l'idoneita' della fauna destinata al ripopolamento, i capi
provenienti da catture o allevamenti nazionali devono essere
sottoposti a controllo sanitario sul luogo di consegna o di
liberazione a cura dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie
regionali competenti per territorio, i quali rilasciano o negano il
nulla osta.