Art. 7
Immissioni di specie autoctone nei CA e reintroduzione di fauna
selvatica
1. La Giunta regionale, previo parere favorevole dell'ISPRA, anche
su proposta delle province, della Citta' metropolitana o degli
organismi di gestione dei C.A., al fine di ripristinare l'habitat
delle specie, puo' autorizzare l'immissione di specie autoctone nei
C.A.
2. Per procedere alla reintroduzione di fauna selvatica occorre
apposita autorizzazione della Giunta regionale concessa, sentito
l'ISPRA, solo in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico.