Art. 8
Divieti
1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di
uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici,
nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. E' vietato sul territorio venabile, fatta eccezione per i luoghi
a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia nonche' per le
aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie,
immettere fauna selvatica sul territorio nel periodo compreso tra il
31 luglio e la data di chiusura dell'attivita' venatoria alla piccola
fauna stanziale.
3. E' sempre vietato, per scopi venatori, immettere sul territorio
regionale:
a) individui appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona
piemontese;
b) individui appartenenti alla specie fagiano e starna a quote
superiori ai 1000 metri sul livello del mare;
c) l'allevamento, l'importazione e l'immissione del cinghiale
(sus scrofa) e relativi ibridi.
4. E' sempre vietato l'allevamento di cinghiali, cervidi e bovidi a
scopo di ripopolamento.
5. E' inoltre vietato anche per gli allevatori autorizzati a
qualunque titolo, la detenzione di cinghiali o ibridi che non siano
stati dotati di microchip, il cui numero sara' riportato
nell'apposito registro vidimato dal veterinario dell'azienda
sanitaria locale competente.
6. E' vietata l'introduzione di ogni specie di fauna alloctona, di
fauna allevata all'estero nonche' il commercio di esemplari vivi di
specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti.
7. E' vietata qualsiasi forma di ripopolamento ai soggetti non
autorizzati.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Torino, 5 aprile 2019
p. il Presidente
Il Vicepresidente
Aldo Reschigna