Art. 10 
 
         Disposizioni particolari sul recupero delle colonie 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  processi  di  riqualificazione   e   di
rigenerazione  di  contenitori  dismessi  o  non  utilizzati   o   da
ristrutturare e rifunzionalizzare e di  promuovere  un  rafforzamento
dell'offerta  ricettiva  nelle   aree   costiere,   l'amministrazione
comunale, con le modalita' di cui all'art. 9, puo' prevedere  che  le
presenti disposizioni possano altresi' essere applicate agli immobili
esistenti classificati come colonie marine ai sensi  della  normativa
regionale, nel rispetto  di  tutte  le  condizioni  e  dei  requisiti
previsti dalla presente legge, fatto salvo che nel caso di specie  il
requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), trova  applicazione
come segue: puo' essere destinata ad unita' abitativa a  destinazione
residenziale una superficie  massima  pari  al  40  per  cento  della
superficie utile dell'immobile e la restante parte dell'immobile deve
avere destinazione ricettiva alberghiera. 
  2. Nell'ambito  del  procedimento  inerente  alla  riqualificazione
dell'immobile e di cambio di  destinazione  d'uso  viene  apposto  il
vincolo alberghiero alla parte di immobile a  destinazione  ricettiva
ed il vincolo di gestione  unitaria  di  cui  all'art.  6  all'intero
immobile; inoltre si deve provvedere al pagamento del  contributo  di
costruzione commisurato rispettivamente alla  destinazione  ricettiva
e,  per  quanto  concerne  le  unita'  abitative,  alla  destinazione
residenziale. 
  3.  Qualora  l'amministrazione  comunale  si  sia   avvalsa   della
possibilita' di cui al comma 1, le presenti  disposizioni  prevalgono
sulle  previsioni  circa  le  destinazioni  d'uso  ammissibili  degli
strumenti di pianificazione territoriale, fermo restando il  rispetto
delle   disposizioni   in   materia   di   tutela   del    patrimonio
storico-culturale, architettonico e testimoniale  e  delle  eventuali
specifiche disposizioni pianificatorie di all'art. 9, commi  2  e  3,
della presente legge. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle colonie montane, classificate come tali dai  comuni  sulla  base
della loro originaria destinazione.