Art. 10 Disposizioni particolari sul recupero delle colonie 1. Al fine di favorire processi di riqualificazione e di rigenerazione di contenitori dismessi o non utilizzati o da ristrutturare e rifunzionalizzare e di promuovere un rafforzamento dell'offerta ricettiva nelle aree costiere, l'amministrazione comunale, con le modalita' di cui all'art. 9, puo' prevedere che le presenti disposizioni possano altresi' essere applicate agli immobili esistenti classificati come colonie marine ai sensi della normativa regionale, nel rispetto di tutte le condizioni e dei requisiti previsti dalla presente legge, fatto salvo che nel caso di specie il requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), trova applicazione come segue: puo' essere destinata ad unita' abitativa a destinazione residenziale una superficie massima pari al 40 per cento della superficie utile dell'immobile e la restante parte dell'immobile deve avere destinazione ricettiva alberghiera. 2. Nell'ambito del procedimento inerente alla riqualificazione dell'immobile e di cambio di destinazione d'uso viene apposto il vincolo alberghiero alla parte di immobile a destinazione ricettiva ed il vincolo di gestione unitaria di cui all'art. 6 all'intero immobile; inoltre si deve provvedere al pagamento del contributo di costruzione commisurato rispettivamente alla destinazione ricettiva e, per quanto concerne le unita' abitative, alla destinazione residenziale. 3. Qualora l'amministrazione comunale si sia avvalsa della possibilita' di cui al comma 1, le presenti disposizioni prevalgono sulle previsioni circa le destinazioni d'uso ammissibili degli strumenti di pianificazione territoriale, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di tutela del patrimonio storico-culturale, architettonico e testimoniale e delle eventuali specifiche disposizioni pianificatorie di all'art. 9, commi 2 e 3, della presente legge. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle colonie montane, classificate come tali dai comuni sulla base della loro originaria destinazione.