Art. 13 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Fatte salve le sanzioni di cui al  titolo  VI  «Sanzioni»  della
legge regionale n. 16 del 2004  e  le  eventuali  ulteriori  sanzioni
previste  dalle  normative  vigenti,  la  violazione  di  una   delle
disposizioni di cui alla presente legge da parte  dei  proprietari  e
del soggetto  gestore,  in  relazione  agli  impegni  rispettivamente
previsti, comporta  l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 90.000,00.