Art. 13 Sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni di cui al titolo VI «Sanzioni» della legge regionale n. 16 del 2004 e le eventuali ulteriori sanzioni previste dalle normative vigenti, la violazione di una delle disposizioni di cui alla presente legge da parte dei proprietari e del soggetto gestore, in relazione agli impegni rispettivamente previsti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 90.000,00.