Art. 14 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004 
 
  1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 16 del  2004  e'
sostituito dal seguente: 
    «6. Sono strutture ricettive alberghiere: 
      a) gli alberghi; 
      b) le residenze turistico-alberghiere; 
      c) i condhotel.».