Art. 14 Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004 1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: «6. Sono strutture ricettive alberghiere: a) gli alberghi; b) le residenze turistico-alberghiere; c) i condhotel.».