Art. 15 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per  quanto  non  previsto  e  per  quanto  compatibili  trovano
applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale  n.  16  del
2004. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
 
    Bologna, 23 aprile 2019 
 
                              Bonaccini 
 
  (Omissis).