Art. 15 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto e per quanto compatibili trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 16 del 2004. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 23 aprile 2019 Bonaccini (Omissis).