Art. 2 Ambito di applicazione 1. La presente legge si applica alle «strutture ricettive esistenti», intendendosi a tal fine gli immobili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi destinazione ricettiva alberghiera e sui quali sia stato apposto il vincolo alberghiero ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) o sussista un vincolo di destinazione ricettiva alberghiera derivante dalla strumentazione urbanistica comunale, fatto salvo quanto previsto all'art. 10. A tal fine non rileva se nei predetti immobili l'attivita' ricettiva alberghiera e' avviata, sospesa o cessata.