Art. 3 
 
               Specificazione tipologica di condhotel 
                      e condizioni di esercizio 
 
  1. Possono assumere la specificazione tipologica  di  condhotel  le
strutture  ricettive  alberghiere  esistenti  che   in   seguito   ad
intervento  di  riqualificazione  si   configurino   come   strutture
ricettive  alberghiere  aperte  al  pubblico,  a  gestione  unitaria,
composte da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso comune
o da parti di esse, che forniscono  alloggio,  servizi  accessori  ed
eventualmente vitto, in camere  destinate  alla  ricettivita'  e,  in
forma integrata e complementare, in unita' abitative  a  destinazione
residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina,  che  rispettino
le seguenti condizioni di esercizio: 
    a) presenza di almeno sette  alloggi  (che  possono  assumere  la
configurazione di camere, suite, junior suite, unita'  bicamera),  al
netto  delle  unita'  abitative  ad   uso   residenziale,   all'esito
dell'intervento di riqualificazione di cui all'art. 4, ubicati in una
o piu' unita' immobiliari inserite in un contesto unitario, collocate
nel medesimo comune, e aventi una distanza non superiore a 200  metri
lineari dall'edificio alberghiero sede del ricevimento; 
    b) rispetto della  percentuale  massima  della  superficie  utile
delle unita' abitative ad uso residenziale non superiore  al  40  per
cento del totale della superficie utile destinata agli alloggi,  come
meglio precisato al comma 3; 
    c) presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono
del condhotel, sia in qualita' di ospiti  dell'esercizio  alberghiero
che di proprietari delle unita' abitative a uso residenziale, con  la
possibilita' di prevedere un ingresso specifico  e  separato  ad  uso
esclusivo di dipendenti e fornitori; 
    d) gestione unitaria ed  integrata  dei  servizi  del  condhotel,
degli alloggi a destinazione ricettiva e delle  unita'  abitative  ad
uso residenziale, regolata mediante apposito disciplinare conforme ad
apposito schema-tipo approvato dalla Giunta regionale; 
    e) esecuzione di un intervento di riqualificazione, all'esito del
quale    venga    riconosciuta    all'esercizio    alberghiero    una
classificazione minima di tre stelle; 
    f) rispetto della normativa vigente in materia di agibilita'  per
le unita' abitative ad uso residenziale, ai sensi dell'art. 23  della
legge  regionale  30  luglio  2013,  n.  15  (Semplificazione   della
disciplina edilizia); 
    g) apertura annuale della struttura, come  definita  all'art.  4,
comma 2, della legge regionale n. 16 del 2004. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), qualora il condhotel  sia
costituito da piu' immobili, sono di norma considerati inseriti in un
contesto  unitario  immobili  che  insistano  su  lotti  adiacenti  o
frontistanti la medesima  via  o  collocati  nella  medesima  piazza,
nonche'  immobili  il  cui  intervento  di  riqualificazione  avvenga
nell'ambito di piani particolareggiati o in esecuzione di un progetto
unitario  previsto  dal   piano   comunale   per   il   miglioramento
dell'offerta ricettiva. I comuni, con gli atti  di  attuazione  della
presente legge, possono limitare le fattispecie di «contesti unitari»
di riferimento in relazione  alle  caratteristiche  delle  rispettive
aree del proprio territorio. In tutti i casi rimane fermo il rispetto
della distanza massima di 200 metri di cui al comma  1,  lettera  a),
del  presente  articolo.  L'intervento  di  riqualificazione  di   un
condhotel che sia costituito da piu' immobili e' soggetto a  permesso
di costruire assistito da convenzione volta a garantire i requisiti e
le condizioni di cui alla presente legge ed alla  restante  normativa
regionale in materia. 
  3. In relazione al comma 1, lettera b),  si  precisa  che  ai  fini
della determinazione della superficie utile  destinata  agli  alloggi
occorre computare la superficie utile complessiva, calcolata  secondo
quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di  edilizia,
destinata a camere, suite, junior suite,  unita'  bicamera  e  unita'
abitative con uso cucina, nonche' la superficie dei servizi  igienici
dei suddetti alloggi, i disimpegni interni, le logge e le verande  ed
i corridoi esterni  ove  esclusivamente  destinati  all'accesso  agli
alloggi  stessi,  come  risultante  dall'ultimo  atto  autorizzatorio
rilasciato alla struttura ricettiva  esistente,  fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 4, comma 3, ed all'art. 10.