Art. 3 Specificazione tipologica di condhotel e condizioni di esercizio 1. Possono assumere la specificazione tipologica di condhotel le strutture ricettive alberghiere esistenti che in seguito ad intervento di riqualificazione si configurino come strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, a gestione unitaria, composte da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettivita' e, in forma integrata e complementare, in unita' abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, che rispettino le seguenti condizioni di esercizio: a) presenza di almeno sette alloggi (che possono assumere la configurazione di camere, suite, junior suite, unita' bicamera), al netto delle unita' abitative ad uso residenziale, all'esito dell'intervento di riqualificazione di cui all'art. 4, ubicati in una o piu' unita' immobiliari inserite in un contesto unitario, collocate nel medesimo comune, e aventi una distanza non superiore a 200 metri lineari dall'edificio alberghiero sede del ricevimento; b) rispetto della percentuale massima della superficie utile delle unita' abitative ad uso residenziale non superiore al 40 per cento del totale della superficie utile destinata agli alloggi, come meglio precisato al comma 3; c) presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel, sia in qualita' di ospiti dell'esercizio alberghiero che di proprietari delle unita' abitative a uso residenziale, con la possibilita' di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori; d) gestione unitaria ed integrata dei servizi del condhotel, degli alloggi a destinazione ricettiva e delle unita' abitative ad uso residenziale, regolata mediante apposito disciplinare conforme ad apposito schema-tipo approvato dalla Giunta regionale; e) esecuzione di un intervento di riqualificazione, all'esito del quale venga riconosciuta all'esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle; f) rispetto della normativa vigente in materia di agibilita' per le unita' abitative ad uso residenziale, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia); g) apertura annuale della struttura, come definita all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2004. 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), qualora il condhotel sia costituito da piu' immobili, sono di norma considerati inseriti in un contesto unitario immobili che insistano su lotti adiacenti o frontistanti la medesima via o collocati nella medesima piazza, nonche' immobili il cui intervento di riqualificazione avvenga nell'ambito di piani particolareggiati o in esecuzione di un progetto unitario previsto dal piano comunale per il miglioramento dell'offerta ricettiva. I comuni, con gli atti di attuazione della presente legge, possono limitare le fattispecie di «contesti unitari» di riferimento in relazione alle caratteristiche delle rispettive aree del proprio territorio. In tutti i casi rimane fermo il rispetto della distanza massima di 200 metri di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo. L'intervento di riqualificazione di un condhotel che sia costituito da piu' immobili e' soggetto a permesso di costruire assistito da convenzione volta a garantire i requisiti e le condizioni di cui alla presente legge ed alla restante normativa regionale in materia. 3. In relazione al comma 1, lettera b), si precisa che ai fini della determinazione della superficie utile destinata agli alloggi occorre computare la superficie utile complessiva, calcolata secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di edilizia, destinata a camere, suite, junior suite, unita' bicamera e unita' abitative con uso cucina, nonche' la superficie dei servizi igienici dei suddetti alloggi, i disimpegni interni, le logge e le verande ed i corridoi esterni ove esclusivamente destinati all'accesso agli alloggi stessi, come risultante dall'ultimo atto autorizzatorio rilasciato alla struttura ricettiva esistente, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3, ed all'art. 10.