Art. 4 
 
                   Intervento di riqualificazione 
 
  1. Per intervento di riqualificazione si intendono  gli  interventi
di restauro e di risanamento conservativo, di  cui  alla  lettera  d)
dell'allegato alla legge regionale n. 15 del 2013, nonche' interventi
di ristrutturazione edilizia, di cui alla  lettera  f)  del  medesimo
allegato, la cui realizzazione comporti per  la  struttura  ricettiva
alberghiera l'acquisizione, secondo le disposizioni regionali, di una
classificazione   superiore   rispetto   a   quella   precedentemente
attribuita di almeno una stella e comunque non inferiore a tre stelle
all'esito dell'intervento di  riqualificazione,  ad  eccezione  degli
esercizi contrassegnati da una classificazione  a  quattro  stelle  o
superiore gia' prima dell'intervento di cui al presente articolo, nel
rispetto delle prescrizioni disposte dalla legge regionale n. 16  del
2004 e relative direttive di attuazione. La documentazione tecnica di
cui si compone il progetto di riqualificazione dovra' contemplare  il
piano  economico  dell'intervento  complessivo,  da  cui  si   evinca
l'equilibrio tra i costi dell'intervento  di  riqualificazione  e  le
risorse derivanti dall'alienazione delle unita' abitative. 
  2. Qualora la struttura ricettiva alberghiera sia stata interessata
da una riduzione del livello di classifica in data successiva  al  21
marzo 2018 questa dovra' riqualificarsi ad un livello  di  classifica
superiore a quello posseduto alla predetta data.  Non  e'  consentito
procedere ad una diminuzione del livello a cui il  condhotel  si  sia
classificato in esito all'intervento di riqualificazione. 
  3. Ai progetti  di  riqualificazione  in  esame  si  applicano  gli
incentivi urbanistici per gli interventi  di  riuso  e  rigenerazione
urbana di cui all'art. 8 della legge regionale 21 dicembre  2017,  n.
24 (Disciplina regionale sulla tutela e  l'uso  del  territorio).  Al
fine di  incentivare  il  riuso  e  la  rigenerazione  urbana  ed  il
miglioramento dei livelli  di  sicurezza  sismica  e  di  prestazione
energetica, per gli edifici che non possiedono  i  requisiti  sismici
(costruiti prima della  classificazione  sismica)  e'  consentita  la
demolizione  e  ricostruzione  con  ampliamento  limitatamente   alle
eventuali  premialita'  di  superficie   previste   dagli   strumenti
urbanistici comunali. In tal caso il requisito  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera b), trova applicazione calcolando il  40  per  cento
della  superficie  utile  degli  alloggi  a  destinazione   ricettiva
alberghiera  e  la  superficie  dei  servizi  igienici  dei  suddetti
alloggi, i disimpegni interni, le logge e le verande  ed  i  corridoi
esterni ove esclusivamente destinati all'accesso agli alloggi  stessi
sul progetto del nuovo edificio a seguito della riqualificazione. 
  4. Per gli edifici vincolati i predetti interventi potranno  essere
effettuati ove consentiti  e  nel  rispetto  dei  vincoli  esistenti,
previo parere degli enti preposti alla tutela. 
  5. Ai fini del progetto di riqualificazione e del  cambio  d'uso  a
condhotel non e' dovuto il ricalcolo delle dotazioni e degli standard
pertinenziali, fatto salvo quanto diversamente  previsto  dai  comuni
nella variante di cui all'art. 9, commi 2, 3, 4 e 5.