Art. 5 
 
           Vincolo di destinazione - modalita' di svincolo 
 
  1. In funzione degli  interventi  di  riqualificazione  su  edifici
esistenti  a  destinazione  ricettiva   alberghiera   funzionali   ad
acquisire la specificazione tipologica  di  condhotel,  nel  rispetto
delle condizioni e dei requisiti di cui alla presente legge, i comuni
possono concedere lo svincolo parziale  degli  edifici  destinati  ad
esercizio alberghiero con il cambio di destinazione  d'uso  a  civile
abitazione, previo pagamento del  contributo  di  costruzione,  e  la
possibilita' di frazionamento e alienazione anche per singola  unita'
abitativa,  purche'  venga  mantenuta  la  gestione  unitaria  e  nel
rispetto dei requisiti previsti  dalle  norme  regionali  in  materia
urbanistico-edilizia e  da  quelle  settoriali  con  rifermento  alla
destinazione ricettiva e alla destinazione residenziale.  Il  vincolo
di destinazione alberghiera non puo' essere rimosso oltre  il  limite
della percentuale massima di superficie utile destinabile  ad  unita'
abitative ad uso residenziale ai sensi dell'art. 3, comma 1,  lettera
b). 
  2. Il vincolo di destinazione puo' essere rimosso  alle  condizioni
di cui al comma 1  su  richiesta  del  proprietario  della  struttura
alberghiera in cui si esercita il condhotel, previa restituzione  dei
contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove
lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato. 
  3. Permane su tutti gli immobili di cui si  compone  il  condhotel,
ivi comprese le unita'  abitative  a  destinazione  residenziale,  il
vincolo alla gestione unitaria ed integrata di cui all'art. 6.