Art. 5 Vincolo di destinazione - modalita' di svincolo 1. In funzione degli interventi di riqualificazione su edifici esistenti a destinazione ricettiva alberghiera funzionali ad acquisire la specificazione tipologica di condhotel, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui alla presente legge, i comuni possono concedere lo svincolo parziale degli edifici destinati ad esercizio alberghiero con il cambio di destinazione d'uso a civile abitazione, previo pagamento del contributo di costruzione, e la possibilita' di frazionamento e alienazione anche per singola unita' abitativa, purche' venga mantenuta la gestione unitaria e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme regionali in materia urbanistico-edilizia e da quelle settoriali con rifermento alla destinazione ricettiva e alla destinazione residenziale. Il vincolo di destinazione alberghiera non puo' essere rimosso oltre il limite della percentuale massima di superficie utile destinabile ad unita' abitative ad uso residenziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b). 2. Il vincolo di destinazione puo' essere rimosso alle condizioni di cui al comma 1 su richiesta del proprietario della struttura alberghiera in cui si esercita il condhotel, previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato. 3. Permane su tutti gli immobili di cui si compone il condhotel, ivi comprese le unita' abitative a destinazione residenziale, il vincolo alla gestione unitaria ed integrata di cui all'art. 6.