Art. 6 
 
Acquisto e gestione unitaria ed integrata di unita' abitative ad  uso
                residenziale ubicate in un condhotel 
 
  1. I contratti  di  trasferimento  della  proprieta'  delle  unita'
abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel  sono  regolati
dalla normativa nazionale in materia. 
  2. La gestione alberghiera dei condhotel deve essere effettuata  da
un unico gestore in modo unitario. Le singole unita' abitative  della
struttura alberghiera e relative pertinenze devono  essere  parimenti
destinate esclusivamente ad attivita' turistico-ricettive alberghiere
a norma della legge regionale n. 16 del 2004 e relative direttive  di
attuazione. 
  3. Il gestore unico deve  garantire  ai  proprietari  delle  unita'
abitative ad uso residenziale, per l'intero periodo di apertura della
struttura, oltre alla prestazione di tutti i servizi  previsti  dalla
normativa vigente, ed  in  particolare  quelli  previsti  dagli  atti
attuativi della legge regionale n. 16 del 2004 per il livello in  cui
il  condhotel  e'  classificato,  anche  quanto  stabilito   in   via
convenzionale nel  contratto  di  cui  al  comma  1  in  merito  alle
condizioni di godimento e le modalita' concernenti l'uso di eventuali
strutture comuni. Il gestore unico deve altresi'  assicurare  che  le
unita' abitative in disponibilita' allo stesso nei periodi di non uso
da parte dei rispettivi proprietari siano  assegnate  alla  clientela
per il servizio ricettivo alberghiero. 
  4. Nei periodi di chiusura della  struttura  ricettiva  alberghiera
l'erogazione dei servizi alberghieri  di  cui  sopra  ai  proprietari
delle unita' abitative e' regolato dal contratto di cui al  comma  1,
fermo  restando  che  il  gestore  deve  garantire  il  servizio   di
portineria ai proprietari delle unita' abitative ad uso  residenziale
per l'intero anno solare. 
  5.  Il  proprietario  dell'unita'  abitativa  ad  uso  residenziale
ubicata in un condhotel deve rispettare le  modalita'  di  conduzione
del condhotel, garantendo il mantenimento  dell'omogeneita'  estetica
dell'immobile in caso di interventi  edilizi  sull'unita'  acquisita,
nonche' gli ulteriori obblighi definiti attraverso la regolazione  di
cui al comma 1.