Art. 6 Acquisto e gestione unitaria ed integrata di unita' abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel 1. I contratti di trasferimento della proprieta' delle unita' abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel sono regolati dalla normativa nazionale in materia. 2. La gestione alberghiera dei condhotel deve essere effettuata da un unico gestore in modo unitario. Le singole unita' abitative della struttura alberghiera e relative pertinenze devono essere parimenti destinate esclusivamente ad attivita' turistico-ricettive alberghiere a norma della legge regionale n. 16 del 2004 e relative direttive di attuazione. 3. Il gestore unico deve garantire ai proprietari delle unita' abitative ad uso residenziale, per l'intero periodo di apertura della struttura, oltre alla prestazione di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente, ed in particolare quelli previsti dagli atti attuativi della legge regionale n. 16 del 2004 per il livello in cui il condhotel e' classificato, anche quanto stabilito in via convenzionale nel contratto di cui al comma 1 in merito alle condizioni di godimento e le modalita' concernenti l'uso di eventuali strutture comuni. Il gestore unico deve altresi' assicurare che le unita' abitative in disponibilita' allo stesso nei periodi di non uso da parte dei rispettivi proprietari siano assegnate alla clientela per il servizio ricettivo alberghiero. 4. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva alberghiera l'erogazione dei servizi alberghieri di cui sopra ai proprietari delle unita' abitative e' regolato dal contratto di cui al comma 1, fermo restando che il gestore deve garantire il servizio di portineria ai proprietari delle unita' abitative ad uso residenziale per l'intero anno solare. 5. Il proprietario dell'unita' abitativa ad uso residenziale ubicata in un condhotel deve rispettare le modalita' di conduzione del condhotel, garantendo il mantenimento dell'omogeneita' estetica dell'immobile in caso di interventi edilizi sull'unita' acquisita, nonche' gli ulteriori obblighi definiti attraverso la regolazione di cui al comma 1.