Art. 7 Rispetto dei requisiti e livello minimo dei servizi 1. Il gestore unico deve assicurare alla clientela ed ai proprietari delle unita' abitative ad uso residenziale tutti i servizi previsti dalla legge regionale n. 16 del 2004 e relative direttive di attuazione per il livello in cui il condhotel e' classificato. 2. I proprietari delle singole unita' abitative, o il soggetto gestore qualora previsto dal contratto, ed il proprietario degli spazi comuni devono dotare le unita' abitative e gli spazi comuni di arredi, corredi e finiture caratterizzati da standard di qualita' uniformi e conformi al livello di classifica nel rispetto della vigente normativa regionale. 3. Le porte di accesso alle singole unita' abitative e ogni altra dotazione devono essere uniformi. Il comune puo' prescrivere ulteriori obblighi relativi al livello minimo di uniformita' dell'edificio. 4. Eventuali innovazioni o modificazioni nelle singole unita' abitative possono essere apportate autonomamente dai proprietari previa comunicazione scritta al gestore unico, fermo restando il rispetto degli standard di qualita' uniformi e conformi al livello di classifica di cui sopra. 5. I proprietari, o il gestore ove previsto nel contratto, devono assicurare la manutenzione ordinaria delle unita' abitative al fine del rispetto degli standard di qualita' uniformi e conformi al livello di classifica.