Art. 7 
 
         Rispetto dei requisiti e livello minimo dei servizi 
 
  1.  Il  gestore  unico  deve  assicurare  alla  clientela   ed   ai
proprietari delle  unita'  abitative  ad  uso  residenziale  tutti  i
servizi previsti dalla legge regionale n.  16  del  2004  e  relative
direttive di attuazione  per  il  livello  in  cui  il  condhotel  e'
classificato. 
  2. I proprietari delle singole  unita'  abitative,  o  il  soggetto
gestore qualora previsto dal  contratto,  ed  il  proprietario  degli
spazi comuni devono dotare le unita' abitative e gli spazi comuni  di
arredi, corredi e finiture caratterizzati  da  standard  di  qualita'
uniformi e conformi al  livello  di  classifica  nel  rispetto  della
vigente normativa regionale. 
  3. Le porte di accesso alle singole unita' abitative e  ogni  altra
dotazione  devono  essere  uniformi.  Il  comune   puo'   prescrivere
ulteriori  obblighi  relativi  al  livello  minimo   di   uniformita'
dell'edificio. 
  4. Eventuali  innovazioni  o  modificazioni  nelle  singole  unita'
abitative possono  essere  apportate  autonomamente  dai  proprietari
previa comunicazione scritta al  gestore  unico,  fermo  restando  il
rispetto degli standard di qualita' uniformi e conformi al livello di
classifica di cui sopra. 
  5. I proprietari, o il gestore ove previsto nel  contratto,  devono
assicurare la manutenzione ordinaria delle unita' abitative  al  fine
del rispetto degli  standard  di  qualita'  uniformi  e  conformi  al
livello di classifica.