Art. 8 
 
               Riserva d'uso per i singoli proprietari 
               di unita' abitative ad uso residenziale 
 
  1. Qualora il proprietario  di  singole  unita'  abitative  intenda
avvalersi di una riserva d'uso esclusivo della  unita'  abitativa  di
proprieta'  puo'  farlo  con  le  modalita'  indicate  nel   presente
articolo. Detta facolta', in conformita' alla  presente  legge,  deve
essere altresi' espressamente  prevista  nel  contratto  tra  gestore
unitario e i proprietari di unita' abitative. 
  2. Ciascun proprietario puo' utilizzare in via esclusiva le proprie
singole unita' abitative per l'intero o per un  limitato  periodo  di
apertura effettiva dell'intera struttura turistico-ricettiva. 
  3. Ove il contratto tra gestore unitario e i proprietari di  unita'
abitative non indichi lo specifico periodo temporale annuale  in  cui
il proprietario dell'unita'  abitativa  si  riserva  l'uso  esclusivo
della stessa, il proprietario  deve  comunicare  il  periodo  di  uso
esclusivo per iscritto al soggetto gestore entro il termine  previsto
dalle norme regionali per la comunicazione dei periodi di apertura  e
chiusura delle strutture ricettive e comunque  almeno  trenta  giorni
prima del periodo di apertura annuale della struttura  ricettiva,  al
fine  di   consentire   al   gestore   una   congrua   programmazione
dell'attivita' della struttura. 
  4. Nei periodi in cui il proprietario delle unita' abitative ad uso
residenziale non si riservi l'uso esclusivo, l'unita' abitativa  puo'
essere destinata esclusivamente ad uso turistico-ricettivo  da  parte
di terzi mediante  il  gestore  unitario  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 6.