Art. 8 Riserva d'uso per i singoli proprietari di unita' abitative ad uso residenziale 1. Qualora il proprietario di singole unita' abitative intenda avvalersi di una riserva d'uso esclusivo della unita' abitativa di proprieta' puo' farlo con le modalita' indicate nel presente articolo. Detta facolta', in conformita' alla presente legge, deve essere altresi' espressamente prevista nel contratto tra gestore unitario e i proprietari di unita' abitative. 2. Ciascun proprietario puo' utilizzare in via esclusiva le proprie singole unita' abitative per l'intero o per un limitato periodo di apertura effettiva dell'intera struttura turistico-ricettiva. 3. Ove il contratto tra gestore unitario e i proprietari di unita' abitative non indichi lo specifico periodo temporale annuale in cui il proprietario dell'unita' abitativa si riserva l'uso esclusivo della stessa, il proprietario deve comunicare il periodo di uso esclusivo per iscritto al soggetto gestore entro il termine previsto dalle norme regionali per la comunicazione dei periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive e comunque almeno trenta giorni prima del periodo di apertura annuale della struttura ricettiva, al fine di consentire al gestore una congrua programmazione dell'attivita' della struttura. 4. Nei periodi in cui il proprietario delle unita' abitative ad uso residenziale non si riservi l'uso esclusivo, l'unita' abitativa puo' essere destinata esclusivamente ad uso turistico-ricettivo da parte di terzi mediante il gestore unitario con le modalita' di cui all'art. 6.