Art. 9 
 
            Recepimento da parte dei comuni e adeguamento 
                degli strumenti urbanistici comunali 
 
  1. Ai fini della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera,
del cambio di destinazione  d'uso  limitatamente  alla  realizzazione
della quota delle unita' abitative ad uso residenziale, nei limiti di
cui alla presente legge, e relativa  possibilita'  di  frazionamento,
funzionali all'acquisizione della qualifica di  condhotel,  i  comuni
attuano le presenti disposizioni  attraverso  specifica  delibera  di
consiglio comunale a valenza di atto ricognitorio per  l'applicazione
di normativa sovraordinata. In tal caso trova applicazione l'art. 19,
comma 6, lettera c), della legge regionale n. 24 del 2017. Dalla data
di efficacia  della  medesima  delibera  di  consiglio  comunale  non
trovano applicazione le  disposizioni  contenute  in  norme  o  piani
comunali che ostano alla realizzazione dei condhotel  in  conformita'
alla  presente  legge  e  secondo  quanto  deliberato  dal  consiglio
comunale. 
  2.  L'Amministrazione  comunale,  al  fine  di   salvaguardare   le
specificita' e caratteristiche tipiche dell'ospitalita' turistica del
territorio, puo' introdurre  specifiche  disposizioni  pianificatorie
concernenti la realizzazione dei condhotel,  attraverso  il  seguente
procedimento di variante semplificata: 
    a) adozione della proposta di  variante  da  parte  della  giunta
comunale; 
    b) presentazione delle osservazioni  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione  dell'avviso  di  deposito  nel  Bollettino   Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna; 
    c)  espressione  del  parere  del  comitato  urbanistico  di  cui
all'art. 47 della legge regionale n.  24  del  2017  in  merito  alla
sostenibilita' ambientale e territoriale  della  variante,  entro  il
termine  perentorio  di trenta   giorni   dalla   scadenza   per   la
presentazione delle osservazioni di cui sopra. Trascorso tale termine
si considera acquisita la valutazione positiva; 
    d) decisione delle osservazioni ed approvazione della variante da
parte del consiglio comunale. 
  3. La variante di cui al  comma  2  deve  assicurare  una  adeguata
proporzione fra unita' abitative ad uso residenziale in  condhotel  e
ricettivita' alberghiera e puo' essere relativa all'intero territorio
comunale o ad aree omogenee dello stesso. L'Amministrazione  comunale
con la variante puo' inoltre: 
    a) individuare i contesti unitari di cui all'art. 3, comma 2; 
    b) definire requisiti di maggiore qualita' del servizio  e  della
struttura,  per  aree  del  territorio  comunale  da   sottoporre   a
particolare tutela. 
  4.  L'efficacia  della  variante  si  perfeziona   alla   data   di
pubblicazione dell'avvenuta  approvazione  nel  Bollettino  Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna. 
  5. La variante di cui ai commi 2, 3 e 4 puo'  comportare  modifiche
all'insieme degli strumenti urbanistici comunali interessati.