(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2019)
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG -
Riforma delle politiche industriali) e, in particolare, l'art. 7
(Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che
trasferiscono l'insediamento produttivo nella Regione Friuli-Venezia
Giulia) che introduce una riduzione dell'aliquota dell'Irap a favore
di imprese di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento
produttivo nel territorio regionale;
Atteso che la norma sopra citata stabilisce che il beneficio della
riduzione dell'aliquota Irap a favore dei suddetti soggetti e'
concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti
d'importanza minore in relazione al settore di attivita' del
beneficiario di cui:
al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» ( G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure
al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, (G.U.U.E L352 del 24 dicembre 2013),
oppure
al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno
2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E L190 del 28 giugno
2014);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 ed in particolare
l'art. 14, commi da 7 a 10, che ha stabilito un nuovo regime per la
misura introdotta dall'art. 7 della legge regionale 20 febbraio 2015,
n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);
Atteso, in particolare, che in ragione delle modifiche apportate
dall'art. 14, comma 7 citato, al comma 1 dell'art. 7 della legge
regionale 20 febbraio 2015, n. 3 richiamata, e' previsto che a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019 per i
soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c)
ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali), di nuova costituzione o che
trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale,
l'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis del decreto
legislativo n. 446/1997, sia pari a zero per i primi tre anni e
ridotta del 2,9 per cento per il quarto e quinto anno;
Atteso altresi' che, in ragione dell'art. 7, comma 2-bis, come
introdotto dall'art. 14, comma 9, citato, le riduzioni di aliquota di
nuova introduzione si applicano anche ai soggetti passivi gia'
costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel
territorio regionale a decorrere dal 1° gennaio 2015, con aliquote
differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e
del quinquennio previsti dal comma 2 dell'art. 7 richiamato;
Atteso che, inoltre, in ragione dell'art. 7, comma 3-bis, come
introdotto dall'art. 14, comma 10, citato, nella determinazione
dell'acconto dovuto dai soggetti passivi Irap ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive per il periodo d'imposta in
corso alla data del 1° gennaio 2019 si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando
all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo;
Visto in particolare l'art. 7, comma 3, della legge regionale n.
3/2015, ai sensi del quale i criteri e le modalita' di attuazione
della disposizione di cui al medesimo art. 7, comma 1 della citata
legge, sono stabiliti con apposito regolamento adottato dalla giunta
regionale entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della
legge regionale n. 3/2015, su proposta dell'assessore competente in
materia di finanze di concerto con l'assessore competente in materia
di attivita' produttive;
Visto il «Regolamento concernente criteri e modalita' per
l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti
di cui all'art. 7 della legge regionale 20 febbraio, n. 3
(RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)» emanato con
proprio decreto del 24 giugno 2015, n. 0124/Pres.;
Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento
concernente criteri e modalita' per l'applicazione della riduzione
dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 7 della legge
regionale 20 febbraio, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle
politiche industriali) emanato con decreto del presidente della
regione 24 giugno 2015, n. 124» e ritenuto di emanarlo;
Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 531 del 29 marzo;
Decreta:
1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento
concernente criteri e modalita' per l'applicazione della riduzione
dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 7 della legge
regionale 20 febbraio, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle
politiche industriali) emanato con decreto del presidente della
regione 24 giugno 2015, n. 124» nel testo allegato al presente
decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della regione.
Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della regione.
FEDRIGA