Allegato
Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e
modalita' per l'applicazione della riduzione dell'aliquota
dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 7 della legge regionale 20
febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche
industriali) emanato con decreto del presidente della regione 24
giugno 2015, n. 124.
(Omissis).
Art. 1.
Modifiche all'art. 3 del decreto del presidente della regione n.
124/2015
1. L'art. 3 del decreto del presidente della regione 24 giugno
2015, n. 124 recante «Regolamento concernente criteri e modalita' per
l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti
di cui all'art. 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3
(RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)», e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Riduzione di aliquota). - 1. A decorrere dal periodo di
imposta in corso al 1° gennaio 2019, i soggetti in possesso dei
requisiti stabiliti dal presente regolamento applicano, al valore
della produzione realizzato nel territorio regionale, l'aliquota Irap
di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei
tributi locali) come di seguito articolata:
a) ridotta a zero per i primi tre periodi di imposta;
b) ridotta del 2,9 per cento per il quarto e quinto periodo di
imposta.
2. Per i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal
presente regolamento gia' costituiti o che hanno gia' trasferito
l'insediamento produttivo nel territorio regionale a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2015, le riduzioni
dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019 con aliquote
differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e
del quinquennio ivi previsti, fermo restando l'applicazione della
riduzione pari all'1 per cento dell'aliquota Irap di cui all'art. 16,
commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 446/1997 per i periodi di
imposta in corso al 1° gennaio 2015, al 1° gennaio 2016, al 1°
gennaio 2017 e al 1° gennaio 2018».
Art. 2.
Modifica all'art. 4 del decreto del presidente della regione n.
124/2015
1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del presidente della
regione n. 124/2015 la lettera d) e' abrogata.
Art. 3.
Modifica all'art. 5 del decreto del presidente della regione n.
124/2015
1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del presidente della
regione n. 124/2015 dopo le parole «Irap ridotta» sono aggiunte le
seguenti: «secondo quanto previsto dall'art. 3».
Art. 4.
Inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter nel decreto del presidente
della regione n. 124/2015
1. Dopo l'art. 5 del decreto del presidente della regione n.
124/201, sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Decorrenza e durata dell'agevolazione). - 1. Le
agevolazioni di cui al presente regolamento sono applicabili per
cinque periodi di imposta complessivi a decorrere da quello di
costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel
territorio regionale.
2. Le agevolazioni di cui all'art. 3, comma 1, sono applicabili a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019.
3. Con riferimento ai soggetti passivi gia' costituiti o che
hanno gia' trasferito l'insediamento produttivo nel territorio
regionale a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio
2015, fermo restando l'applicazione della riduzione pari all'1 per
cento dell'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis del
decreto legislativo n. 446/1997 per i periodi di imposta in corso al
1° gennaio 2015, al 1° gennaio 2016, 1° gennaio 2017 e al 1° gennaio
2018, le agevolazioni di cui all'art. 3, comma 1, trovano
applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1°
gennaio 2019. In tale ipotesi, nei loro confronti trovano
applicazione le aliquote differenziate previste, rispettivamente, per
i primi tre periodi di imposta e i due periodi di imposta successivi
a quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento
produttivo nel territorio regionale, sino al compimento del quinto
periodo di imposta.
4. Per i soggetti di nuova costituzione di cui all'art. 5, comma
1, lettere a) e b) l'aliquota Irap ridotta si applica nel periodo
d'imposta in cui il soggetto si e' costituito e nei quattro periodi
d'imposta immediatamente successivi.
5. Per i soggetti gia' costituiti che stabiliscono un
insediamento produttivo nel territorio regionale, di cui all'art. 5,
comma 1, lettera c), l'aliquota Irap ridotta si applica nel periodo
d'imposta in cui il soggetto apre il primo insediamento produttivo
nel territorio regionale e nei quattro periodi d'imposta
immediatamente successivi, anche in caso di apertura di ulteriori
insediamenti produttivi nel corso dei successivi periodi d'imposta.
Art. 5-ter (Applicazione della aliquota agevolata in sede di
determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta in corso alla
data del 1° gennaio 2019). - 1. I soggetti in possesso dei requisiti
stabiliti dal presente regolamento, nella determinazione dell'acconto
dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per
il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019 assumono, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando all'aliquota le riduzioni di cui all'art. 3, comma 1.».
Art. 5.
Abrogazione art. 10 del decreto del presidente della regione n.
124/2015
1. L'art. 10 del decreto del presidente della regione n. 124/2015
e' abrogato.
Art. 6.
Modifica all'art. 11 del decreto del presidente della regione n.
124/2015
1. Il comma 4 dell'art. 11 del decreto del presidente della
regione n. 124/2015, e' sostituito dal seguente:
«4. I soggetti gia' beneficiari delle riduzioni di aliquota di
cui all'art. 3 possono nuovamente accedere alle misure agevolative di
cui al presente regolamento a condizione che, ricorrendo i
presupposti di cui all'art. 5, siano decorsi almeno cinque anni dalla
cessazione dell'attivita' sul territorio regionale. ».
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
regione.
Visto, il Presidente: Fedigra