Allegato 
 
Regolamento recante modifiche al regolamento  concernente  criteri  e
  modalita'  per   l'applicazione   della   riduzione   dell'aliquota
  dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 7 della legge regionale 20
  febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG  -  Riforma  delle  politiche
  industriali) emanato con decreto del presidente  della  regione  24
  giugno 2015, n. 124. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
Modifiche all'art. 3 del decreto  del  presidente  della  regione  n.
                              124/2015 
 
    1. L'art. 3 del decreto del presidente della  regione  24  giugno
2015, n. 124 recante «Regolamento concernente criteri e modalita' per
l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti
di cui all'art. 7 della  legge  regionale  20  febbraio  2015,  n.  3
(RilancimpresaFVG  -  Riforma  delle  politiche   industriali)»,   e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 3 (Riduzione di aliquota). - 1. A decorrere dal periodo  di
imposta in corso al 1° gennaio  2019,  i  soggetti  in  possesso  dei
requisiti stabiliti dal presente  regolamento  applicano,  al  valore
della produzione realizzato nel territorio regionale, l'aliquota Irap
di cui all'art. 16, commi  1  e  1-bis  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
delle  detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di   una   addizionale
regionale a tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei
tributi locali) come di seguito articolata: 
      a) ridotta a zero per i primi tre periodi di imposta; 
      b) ridotta del 2,9 per cento per il quarto e quinto periodo  di
imposta. 
    2. Per  i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dal
presente regolamento gia' costituiti  o  che  hanno  gia'  trasferito
l'insediamento produttivo nel territorio regionale  a  decorrere  dal
periodo di  imposta  in  corso  al  1°  gennaio  2015,  le  riduzioni
dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere
dal periodo di imposta in corso  al  1°  gennaio  2019  con  aliquote
differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del  triennio  e
del quinquennio ivi previsti,  fermo  restando  l'applicazione  della
riduzione pari all'1 per cento dell'aliquota Irap di cui all'art. 16,
commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 446/1997 per i periodi  di
imposta in corso al 1° gennaio  2015,  al  1°  gennaio  2016,  al  1°
gennaio 2017 e al 1° gennaio 2018». 
 
                               Art. 2. 
Modifica all'art. 4 del  decreto  del  presidente  della  regione  n.
                              124/2015 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  4  del  decreto  del  presidente  della
regione n. 124/2015 la lettera d) e' abrogata. 
 
                               Art. 3. 
Modifica all'art. 5 del  decreto  del  presidente  della  regione  n.
                              124/2015 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  5  del  decreto  del  presidente  della
regione n. 124/2015 dopo le parole «Irap ridotta»  sono  aggiunte  le
seguenti: «secondo quanto previsto dall'art. 3». 
 
                               Art. 4. 
Inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter nel decreto  del  presidente
                      della regione n. 124/2015 
 
    1. Dopo l'art. 5 del decreto  del  presidente  della  regione  n.
124/201, sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 5-bis (Decorrenza e durata dell'agevolazione).  -  1.  Le
agevolazioni di cui al  presente  regolamento  sono  applicabili  per
cinque periodi di  imposta  complessivi  a  decorrere  da  quello  di
costituzione o  di  trasferimento  dell'insediamento  produttivo  nel
territorio regionale. 
    2. Le agevolazioni di cui all'art. 3, comma 1, sono applicabili a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019. 
    3. Con riferimento ai soggetti  passivi  gia'  costituiti  o  che
hanno  gia'  trasferito  l'insediamento  produttivo  nel   territorio
regionale a decorrere dal periodo di imposta in corso al  1°  gennaio
2015, fermo restando l'applicazione della riduzione  pari  all'1  per
cento dell'aliquota Irap di cui all'art. 16,  commi  1  e  1-bis  del
decreto legislativo n. 446/1997 per i periodi di imposta in corso  al
1° gennaio 2015, al 1° gennaio 2016, 1° gennaio 2017 e al 1°  gennaio
2018,  le  agevolazioni  di  cui  all'art.  3,   comma   1,   trovano
applicazione a decorrere dal  periodo  di  imposta  in  corso  al  1°
gennaio  2019.  In  tale  ipotesi,   nei   loro   confronti   trovano
applicazione le aliquote differenziate previste, rispettivamente, per
i primi tre periodi di imposta e i due periodi di imposta  successivi
a  quello  di  costituzione  o  di  trasferimento   dell'insediamento
produttivo nel territorio regionale, sino al  compimento  del  quinto
periodo di imposta. 
    4. Per i soggetti di nuova costituzione di cui all'art. 5,  comma
1, lettere a) e b) l'aliquota Irap ridotta  si  applica  nel  periodo
d'imposta in cui il soggetto si e' costituito e nei  quattro  periodi
d'imposta immediatamente successivi. 
    5.  Per  i  soggetti  gia'   costituiti   che   stabiliscono   un
insediamento produttivo nel territorio regionale, di cui all'art.  5,
comma 1, lettera c), l'aliquota Irap ridotta si applica  nel  periodo
d'imposta in cui il soggetto apre il  primo  insediamento  produttivo
nel  territorio   regionale   e   nei   quattro   periodi   d'imposta
immediatamente successivi, anche in caso  di  apertura  di  ulteriori
insediamenti produttivi nel corso dei successivi periodi d'imposta. 
    Art. 5-ter (Applicazione della  aliquota  agevolata  in  sede  di
determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta  in  corso  alla
data del 1° gennaio 2019). - 1. I soggetti in possesso dei  requisiti
stabiliti dal presente regolamento, nella determinazione dell'acconto
dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  per
il periodo d'imposta in corso al  1°  gennaio  2019  assumono,  quale
imposta del periodo precedente, quella  che  si  sarebbe  determinata
applicando all'aliquota le riduzioni di cui all'art. 3, comma 1.». 
 
                               Art. 5. 
Abrogazione art. 10 del  decreto  del  presidente  della  regione  n.
                              124/2015 
 
    1. L'art. 10 del decreto del presidente della regione n. 124/2015
e' abrogato. 
 
                               Art. 6. 
Modifica all'art. 11 del decreto  del  presidente  della  regione  n.
                              124/2015 
 
    1. Il comma 4  dell'art. 11  del  decreto  del  presidente  della
regione n. 124/2015, e' sostituito dal seguente: 
      «4. I soggetti gia' beneficiari delle riduzioni di aliquota  di
cui all'art. 3 possono nuovamente accedere alle misure agevolative di
cui  al  presente  regolamento  a  condizione   che,   ricorrendo   i
presupposti di cui all'art. 5, siano decorsi almeno cinque anni dalla
cessazione dell'attivita' sul territorio regionale. ». 
 
                               Art. 7. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
regione. 
Visto, il Presidente: Fedigra