Art. 10 
 
       Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 25/2007 
 
  1. La rubrica dell'art. 13  della  legge  regionale  n.  25/2007  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   e'   sostituita   dalla
seguente: «Competenze della Citta' metropolitana di  Genova  e  delle
Province». 
  2. Al comma 1 dell'art. 13  della  legge  regionale  n.  25/2007  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  dopo  le   parole:   «di
traffico» sono inserite le seguenti: «della Citta'  metropolitana  di
Genova o» e le parole: «la  provincia  puo'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «la Citta' metropolitana di Genova e le province possono».