Art. 16 
 
       Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 25/2007 
 
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 25 della  legge  regionale
n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole:
«comma 1, lettera  a),»  sono  inserite  le  seguenti:  «in  caso  di
alimentazione con combustibile tradizionale,». 
  2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 25 della  legge  regionale
n. 25/2007 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:
«lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), in caso  di
alimentazione con combustibile non tradizionale, elettrico o ibrido».