Art. 16 Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 25/2007 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «comma 1, lettera a),» sono inserite le seguenti: «in caso di alimentazione con combustibile tradizionale,». 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), in caso di alimentazione con combustibile non tradizionale, elettrico o ibrido».