Art. 17 
 
       Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 25/2007 
 
  1. La rubrica dell'art. 26  della  legge  regionale  n.  25/2007  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   e'   sostituita   dalla
seguente: «Esclusione dal contributo e revoca». 
  2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 26 della  legge  regionale
n. 25/2007 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:
«lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 25/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. I contributi di cui agli articoli 23 e 24 sono  revocati  a
seguito dell'accettata assenza dei requisiti e  delle  condizioni  in
base ai quali sono stati concessi.».