Art. 19 Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 25/2007 1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «finalizzata allo svolgimento professionale di tale attivita' e all'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio dell'attivita' stessa» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata dagli enti competenti di cui all'art. 31, previa iscrizione nel Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo alle norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada, e alla vigente normativa nazionale». 2. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: «dell'autorizzazione», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»; b) le lettere b) e c), sono abrogate. 3. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «2-bis. I soggetti abilitati alla guida sono tenuti a comunicare all'Azienda, antecedentemente alla firma del contratto di assunzione, le eventuali violazioni agli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della strada riportate negli ultimi tre anni.».